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Sentenza

Sentenza n. 734/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 895/24 della Corte d’Appello di Milano

Giustizia amministrativa202502583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 895/2024 della Corte d’Appello di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 gennaio 2024. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero all’attribuzione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Docente per tre anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza alcun pagamento, neppure parziale, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l’esistenza o l’entità del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento. Dalla documentazione in atti risultava l’assenza di qualsiasi pagamento, mentre il Ministero non aveva contestato né l’an né il quantum del credito. Il giudice ha quindi accertato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del ricorrente, ponendo gli oneri a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute in esecuzione di una pronuncia giudiziale da parte dell’amministrazione deve avvenire decorso il termine dilatorio di 120 giorni; l’inutile decorso del termine consente di accertare l’inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta Docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza civile posta in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale fondamento degli interessi o della rivalutazione dovuti dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme, l’inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’amministrazione non abbia effettuato il pagamento, neppure parziale.
  • La mancata contestazione da parte dell’amministrazione costituita dell’esistenza e dell’entità del credito, unitamente all’assenza di pagamenti documentata in giudizio, consente di ritenere non controversi l’an e il quantum debeatur ai fini dell’esecuzione del titolo.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza quando l’amministrazione, pur costituita, non dimostri di avere dato esecuzione al titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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