Sentenza del 23/06/2015 n. 5684 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contributo Unificato Tributario - Parziale versamento - Invito al pagamento - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’invito al pagamento non è autonomamente impugnabile perché non contiene ancora una pretesa tributaria definitivamente determinata e non produce effetti immediati sulla sfera patrimoniale del contribuente. L’atto costituisce quindi una richiesta preliminare o sollecitazione al pagamento, non un atto impositivo definitivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’invito al pagamento emesso ai sensi dell’art. 248 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (TUSG), presumibilmente in relazione al parziale versamento del contributo unificato. La contestazione mirava a ottenere l’annullamento dell’atto, ritenuto lesivo della propria posizione patrimoniale.
Norme richiamate
Art. 248 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002)
La norma disciplina l’invito al pagamento del contributo unificato omesso o versato in misura insufficiente. Secondo la sentenza, tale invito non costituisce un atto autonomamente impugnabile quando non determina una pretesa tributaria definitiva e non produce effetti patrimoniali immediati.
Massime di principio
- Un invito al pagamento o un atto meramente interlocutorio è normalmente impugnabile solo se contiene una pretesa tributaria definitiva e produce effetti immediati nella sfera patrimoniale del destinatario.
- Nel caso di parziale versamento del contributo unificato, l’invito previsto dall’art. 248 TUSG non è, di per sé, un atto autonomamente impugnabile; il ricorso proposto esclusivamente contro tale invito rischia di essere dichiarato inammissibile.
- La tutela giudiziale può divenire esperibile contro un successivo atto impositivo o di riscossione che determini in modo definitivo l’importo dovuto e le conseguenze del mancato pagamento.
- Per valutare l’impugnabilità di un atto occorre verificare il suo contenuto sostanziale, la definitività della pretesa e l’esistenza di effetti lesivi immediati, non soltanto la sua denominazione formale.
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