Sentenza n. 2/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 18 ottobre 2022 con cui l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL non ha accolto la domanda d'ammissione agli incentivi alle imprese di cui all’Avviso Pubblico ISI 2020 presentata dalla società ricorrente, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 7 del medesimo Avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione agli incentivi dell’Avviso Pubblico ISI 2020 per irregolarità contributiva sopravvenuta alla presentazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di ammissione agli incentivi, deducendo violazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008, degli artt. 7 e 19 dell’Avviso Pubblico ISI 2020, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La ricorrente sosteneva di essere regolare al momento della presentazione della domanda e che l’irregolarità contributiva, rilevata il 1° luglio 2022 in relazione a un accertamento dell’Ispettorato territoriale del lavoro, fosse stata successivamente superata, come risultante dal DURC del 3 agosto 2022. Deduceva inoltre di avere contestato l’accertamento mediante ricorsi amministrativi e, successivamente, con un giudizio civile di accertamento negativo, lamentando che l’INAIL non ne avesse tenuto conto.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. L’art. 7, comma 2, dell’Avviso ISI 2020 configura la regolarità assicurativa e contributiva come requisito e condizione di ammissibilità della domanda, mentre il comma 6 impone che tali requisiti siano mantenuti dalla presentazione della domanda fino alla realizzazione del progetto e alla sua rendicontazione. Ne consegue che la regolarità non deve sussistere soltanto al momento iniziale, ma deve essere continuativamente posseduta per tutta la procedura. La previsione della compensazione delle irregolarità riguarda esclusivamente quelle sopraggiunte dopo la concessione del contributo e non quelle verificatesi nella fase di ammissione. Nel caso concreto, l’impresa, sebbene regolare alla presentazione dell’istanza, è risultata irregolare in una fase successiva, a causa di violazioni contributive accertate dall’Ispettorato del lavoro. La proposizione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali contro l’accertamento non ha impedito la produzione dei suoi effetti, non essendo stata dimostrata l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’accertamento. L’INAIL ha quindi legittimamente negato l’ammissione al finanziamento. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008
La disposizione è richiamata dalla ricorrente, ma il rigetto è fondato principalmente sull’interpretazione dell’Avviso Pubblico ISI 2020 in materia di requisiti di ammissibilità.
art. 7, commi 2 e 6, Avviso Pubblico ISI 2020
“Ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva” e “I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione”.
La regolarità contributiva è requisito di ammissibilità da possedere alla presentazione della domanda e da mantenere continuativamente fino alla realizzazione e rendicontazione del progetto. La compensazione è prevista soltanto per irregolarità sopraggiunte dopo la concessione del contributo.
art. 31, commi 3 e 8-bis, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
La disciplina del DURC e del pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi è richiamata dall’art. 7 dell’Avviso; la compensazione delle irregolarità è ammessa nei limiti previsti dall’Avviso e per le irregolarità successive alla concessione.
art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
La violazione accertata ai sensi di tale disposizione ha determinato l’irregolarità contributiva rilevante ai fini della procedura di incentivo.
Massime di principio
- Quando un avviso pubblico di finanziamento stabilisce che i requisiti e le condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti dalla presentazione della domanda fino alla realizzazione e rendicontazione del progetto, la regolarità contributiva deve sussistere continuativamente per tutta la procedura, non soltanto al momento della domanda.
- La clausola che consente di compensare irregolarità contributive sopraggiunte dopo la concessione del contributo non si applica alle irregolarità verificatesi nella fase precedente di ammissione al finanziamento.
- La mera proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali contro l’accertamento dell’irregolarità contributiva non ne impedisce gli effetti ai fini dell’ammissione a un beneficio pubblico, in assenza della prova di un provvedimento che ne abbia sospeso l’efficacia.
- Ai fini della verifica dei requisiti per l’ammissione a un incentivo pubblico, l’amministrazione può fondarsi sull’irregolarità contributiva risultante dal DURC quando l’accertamento presupposto non sia stato sospeso o altrimenti privato della propria efficacia.
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