Sentenza n. 5516/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale e dell’abilitazione conseguita in Spagna per la classe di concorso A028-Matematica e scienze, nonché sentenza del TAR Lazio che ne aveva respinto l’impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva conseguito in Italia una laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie e i 24 CFU richiesti per l’accesso all’insegnamento, quindi aveva frequentato in Spagna il Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato presso un’università spagnola, con specialità indicata come Matematica, svolgendo anche un tirocinio e ottenendo l’abilitazione all’insegnamento. Il Ministero aveva rigettato la domanda di riconoscimento per la classe A028, ritenendo che l’Acreditación spagnola attestasse l’abilitazione nel campo delle Scienze biologiche e affini, e non nella Matematica; che il tirocinio svolto in Spagna fosse di durata nettamente inferiore rispetto a quello previsto in Italia; che la documentazione non consentisse di individuare adeguatamente le attività svolte e le ore dedicate alla didattica, alla pedagogia speciale e all’inclusione degli alunni con disabilità; e che mancasse una significativa esperienza professionale nella specifica classe A028. In primo grado la ricorrente aveva dedotto eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che la macroarea spagnola delle Scienze comprendesse anche la Matematica, che il master fosse specificamente dedicato alla Matematica, che il tirocinio avesse riguardato tale disciplina, che il titolo italiano e gli esami sostenuti fossero coerenti e che l’esperienza di insegnamento pregressa dovesse essere valorizzata. In appello ha ribadito che il Ministero non avrebbe potuto limitarsi al dato formale dell’Acreditación, avrebbe dovuto comparare il master, i titoli e i percorsi formativi e non avrebbe potuto reinterpretare la specialità del titolo professionale determinata dallo Stato membro di origine.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. Ha ritenuto che, per i titoli spagnoli, l’Acreditación costituisca il documento rilevante per individuare la classe o l’ambito di insegnamento riconoscibile nell’ordinamento italiano. Nel caso concreto, l’Acreditación attestava l’abilitazione all’insegnamento nel ramo delle Scienze, nello specifico delle Scienze biologiche e affini, senza dimostrare un’abilitazione specifica alla Matematica equivalente alla classe italiana A028. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il Ministero avesse svolto una comparazione concreta e approfondita dei percorsi formativi, come richiesto dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria, rilevando la significativa inferiorità del tirocinio spagnolo, pari a 120 ore, rispetto al percorso italiano di 1500 ore previsto dal D.M. n. 249 del 2010, nonché l’assenza di una formazione documentata nella didattica e pedagogia speciale e nell’inclusione degli alunni con disabilità. La macroarea spagnola delle Ciencias non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la corrispondenza sostanziale con una classe italiana puntualmente delimitata. L’esperienza lavorativa della ricorrente, sporadica e frammentaria, non riferibile in modo stabile ed esclusivo alla classe A028, poteva avere soltanto valore integrativo nella comparazione e non poteva costituire fonte autonoma di abilitazione o sanare l’assenza del requisito specifico. Il riconoscimento ottenuto per la diversa classe A050 non è stato ritenuto contraddittorio, poiché in quel caso il Ministero aveva valorizzato una diversa esperienza professionale e imposto misure compensative. Le spese del grado sono state compensate per la complessità tecnica delle questioni; il contributo unificato è rimasto a carico dell’appellante.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE, art. 11, lett. e)
L’Acreditación spagnola attestava la conformità del titolo al livello di qualifica previsto dalla disposizione, ma ciò non comportava automaticamente la corrispondenza con la specifica classe di concorso italiana A028.
D.M. 10 settembre 2010, n. 249
È stato utilizzato quale parametro del percorso formativo italiano, caratterizzato da 60 crediti formativi, 1500 ore complessive e 475 ore di tirocinio, comprese attività dedicate alla didattica per l’integrazione degli alunni con disabilità.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al TAR di fissare direttamente l’udienza di merito per la sollecita definizione della controversia.
Massime di principio
- Nel riconoscimento in Italia di un’abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna, l’Acreditación rilasciata dall’autorità competente costituisce il documento di riferimento per individuare l’ambito professionale e la classe di insegnamento rilevante, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di svolgere una verifica concreta del percorso formativo.
- La generica riconducibilità del titolo estero a una macroarea scientifica non dimostra, da sola, la corrispondenza sostanziale con una specifica classe di concorso italiana caratterizzata da un ambito disciplinare puntualmente delimitato.
- Nel procedimento di riconoscimento di titoli abilitativi esteri, l’amministrazione può negare il riconoscimento quando dalla comparazione emergano differenze sostanziali nella durata e nei contenuti del tirocinio, nella formazione didattico-pedagogica e nella preparazione all’inclusione degli alunni con disabilità, qualora tali lacune non siano colmabili mediante misure compensative.
- L’esperienza professionale maturata dal richiedente può essere valorizzata come elemento integrativo della valutazione comparativa, ma non costituisce fonte autonoma di abilitazione e non può sanare l’assenza di un titolo professionale specifico corrispondente alla classe di concorso richiesta.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica dell’amministrazione in materia di equivalenza e riconoscimento dei percorsi formativi esteri non consente la sostituzione del giudice all’amministrazione, quando la decisione sia sorretta da un’istruttoria concreta, da presupposti di fatto corretti e da una motivazione logica e non irragionevole.
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