Cassazione Penale, Sentenza n. 38215/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore di Sardi ha impugnato l'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto nuovamente la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del 12/12/2016 (Tribunale di Cuneo) e quelli già riconosciuti con la sentenza irrevocabile del 26/10/2011 (Tribunale di Mondovì) e, oltretutto, ha rideterminato la pena per i reati della sentenza 2016 in misura superiore all'aumento già fissato in sede di cognizione (quarantacinque giorni di reclusione), violando il divieto di reformatio in pejus e il principio affermato dalle Sezioni unite n. 6296/2017 secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per i reati satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. d) cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui riconosceva nuovamente la continuazione tra i reati delle sentenze del 12/12/2016 (Tribunale di Cuneo) e del 26/10/2011 (Tribunale di Mondovì) e nel cui ambito aveva determinato un aumento di pena superiore a quello già stabilito in sede di cognizione. Motivo: la continuazione era già stata applicata nella sentenza di cognizione irrevocabile, perciò il giudice dell'esecuzione non poteva riaprire la questione e rivedere il quantum dell'aumento; la competenza del giudice dell'esecuzione è residuale e riparatoria solo in caso di omissione del giudice della cognizione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
«sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione»
Il giudice dell'esecuzione può applicare la disciplina della continuazione solo se il giudice della cognizione non l'ha già esclusa; a maggior ragione non può intervenire quando la continuazione è già stata riconosciuta e valutata in sede di cognizione.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente il ricorso per violazione di norme sostanziali o processuali; qui utilizzata per censurare l'erronea applicazione dell'art. 671 da parte del giudice dell'esecuzione.
art. 620 lett. d) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di annullare senza rinvio l'atto impugnato quando sussistono i presupposti: qui applicata per annullare senza rinvio la parte dell'ordinanza che ha illegittimamente riconosciuto e aumentato la continuazione già decisa in sede di cognizione.
Sezioni unite, sentenza n. 6296 del 2017
"il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna"
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può peggiorare la posizione penale dell'imputato rispetto alle determinazioni già operate dal giudice della cognizione in sentenza irrevocabile; vincola la quantificazione degli aumenti per reati 'satellite'.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha competenza residua e può intervenire sulla continuazione solo se il giudice della cognizione non si è affatto pronunciato sulla continuazione stessa.
- Se la continuazione è già stata riconosciuta e quantificata in una sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può riconoscerla nuovamente né aumentare gli effetti sanzionatori già fissati (divieto di reformatio in pejus).
- In caso di erronea riapertura della questione da parte del giudice dell'esecuzione (riconoscimento o aumento della continuazione già deciso), la corte di legittimità annulla quella parte dell'atto e, se possibile, senza rinvio, quando è chiaro che la decisione è incompatibile con il giudicato.
- Prima di decidere in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione occorre verificare il casellario giudiziale e le sentenze anteriori per accertare se la continuazione è già stata riconosciuta in fase di cognizione.
- Il principio affermato dalle Sezioni unite (n. 6296/2017) va applicato per impedire che il giudice dell'esecuzione determini aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli definiti nella sentenza di cognizione.
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