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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11173/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione proposta da una società avverso una cartella emessa per il recupero di agevolazioni contributive riconosciute in relazione a contratti di formazione e lavoro stipulati con vari lavoratori. L'ente previdenziale sosteneva che tali agevolazioni fossero illegittime perché costituenti aiuti di Stato vietati, sulla base di una decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999. In sede di rinvio la Corte d'appello ha accolto solo in parte l'opposizione, ritenendo per alcuni lavoratori dimostrati i presupposti per la legittimità dei CFL e ha quantificato, tramite consulenza tecnica contabile, contributi versati, dovuti e sgravabili. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115, 384, 392 e 394 c.p.c., sostenendo che la consulenza si era basata su documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di rinvio e acquisiti informalmente dal consulente di parte dell'INPS, nonostante nel rinvio fossero vietate nuove produzioni documentali e la prova spettasse alla società, che non disponeva più delle buste paga. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del d.m. 5 febbraio 1969, in combinato disposto con gli artt. 30 L. n. 483/1978 e 16, comma 3, L. n. 114/1977, contestando l'attendibilità della consulenza, perché gli imponibili contributivi sarebbero stati determinabili solo dalle buste paga e non invece da modelli 101/CUD ed estratti conto individuali forniti informalmente al consulente di parte dell'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'eventuale utilizzazione da parte del consulente tecnico di documenti non tempestivamente prodotti integra al più una nullità relativa della consulenza, sanabile se non tempestivamente eccepita; il ricorso però non indicava che la nullità fosse stata dedotta nella prima difesa o nella prima istanza successiva al deposito della consulenza, con conseguente difetto di autosufficienza e impossibilità di esame diretto degli atti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte d'appello, la quale, nell'esercizio del proprio libero apprezzamento ex art. 116 c.p.c., aveva considerato idonei anche modelli 101 e estratti conto individuali; non essendo dedotto un omesso esame di un fatto decisivo, il motivo è stato dichiarato inammissibile. Segue la condanna dell'INPS alle spese del giudizio di cassazione e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare l'uso, da parte del consulente, di documenti asseritamente non introdotti ritualmente nel giudizio di rinvio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione oggi tipizzato.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata nel giudizio di rinvio.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento ai limiti del giudizio di rinvio e al divieto di nuove produzioni.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento ai limiti del giudizio di rinvio e delle attività difensive consentite.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità assoluta della consulenza è stata esclusa; secondo la Corte tale ipotesi ricorre solo quando il consulente violi il principio della domanda e introduca fatti estranei al thema decidendum.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto tale deduzione mancava.

  • d.m. 5 febbraio 1969

    Norma richiamata nel secondo motivo in relazione alla determinazione degli imponibili contributivi dovuti.

  • art. 30 L. n. 483/1978

    Richiamato insieme al d.m. 5 febbraio 1969 e all'art. 16, comma 3, L. n. 114/1977 per contestare i criteri di calcolo contributivo.

  • art. 16, comma 3, L. n. 114/1977

    Richiamato insieme alle altre norme sulla base di calcolo degli imponibili contributivi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, l'acquisizione o l'utilizzo da parte del consulente tecnico di documenti non tempestivamente prodotti può determinare solo una nullità relativa della consulenza, non una nullità assoluta, salvo che il consulente abbia sconfinato dal thema decidendum introducendo fatti estranei alla domanda.
  • La nullità relativa della consulenza tecnica è sanata se non viene tempestivamente eccepita nella prima difesa o istanza successiva al deposito della consulenza; in cassazione la parte deve allegare specificamente tale tempestiva deduzione per consentire il controllo di legittimità.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La valutazione di idoneità dei documenti ai fini della quantificazione di un credito o di un debito rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere censurata solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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