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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22113/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al soggetto, indicato come coobbligato in solido con un'associazione sportiva dilettantistica, una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2004 per IVA, IRPEF, addizionale regionale, sanzioni e interessi. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo la cartella carente di motivazione e comunque non provata la concreta attività svolta dal medesimo in nome e per conto dell'associazione, non essendo sufficiente la sola qualità di legale rappresentante. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972 e dell'art. 38 c.c., sostenendo che: a) nelle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato/formale è sufficiente il richiamo alla dichiarazione, perché il contribuente conosce già i presupposti della pretesa; b) per i debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale del soggetto che agisce per l'ente non dipende dalla mera titolarità della rappresentanza, ma dal ruolo concretamente svolto e dalla direzione complessiva della gestione dell'associazione nel periodo considerato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto, da un lato, che la cartella fosse adeguatamente motivata perché emessa all'esito di controllo automatizzato e recasse indicazioni sufficienti a individuare la causale e la qualità del destinatario come responsabile in solido; dall'altro, che la CTR avesse applicato un criterio non corretto nel valutare la responsabilità ex art. 38 c.c., poiché per i debiti d'imposta di un'associazione non riconosciuta occorre verificare se il soggetto, in ragione del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'ente nel periodo di investitura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR delle Marche in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3

    parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    per il controllo automatizzato la cartella può essere motivata mediante mero richiamo alla dichiarazione, quando i dati della pretesa sono desumibili da essa.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    per l'IVA, nella liquidazione automatizzata, vale lo stesso principio di motivazione semplificata della cartella.

  • art. 38 cod. civ.

    la responsabilità personale e solidale nelle associazioni non riconosciute non discende dalla sola carica formale, ma dall'attività concretamente svolta o, per i debiti d'imposta, dalla direzione della gestione complessiva dell'ente nel periodo considerato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    richiamato in relazione all'autosufficienza del motivo tramite riproduzione grafica dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento emessa all'esito di controllo automatizzato o formale può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore, quando l'interessato è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.
  • Quando l'atto indica in modo sufficiente la causale della ripresa e la qualità del destinatario quale responsabile in solido, l'obbligo di motivazione deve ritenersi rispettato se il contribuente può identificare la genesi della pretesa.
  • Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale, ma all'attività concretamente svolta per conto dell'ente; tuttavia, per i debiti d'imposta sorti ex lege, il giudice deve verificare se il soggetto abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di riferimento.
  • Per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta, il criterio rilevante non è la natura negoziale dell'attività, ma il ruolo sostanziale di gestione e direzione dell'ente nel periodo in cui il debito è sorto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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