Cassazione Penale, Sentenza n. 40902/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per indeterminatezza dell'oggetto e per carenza di interesse. La decisione impugnata riguardava il rigetto, in parte, della domanda di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. per la detenzione ritenuta in violazione dell'art. 3 CEDU. Il Tribunale aveva ritenuto indeterminato il reclamo perché non indicava i periodi di detenzione contestati e, avendo il reclamante successivamente scontato la pena ed essere stato scarcerato, aveva ritenuto venuto meno l'interesse a proseguire il reclamo. Il ricorrente censurava la decisione lamentando la violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU, sostenendo che i periodi di detenzione risultavano invece dalla domanda originaria e che l'interesse non può considerarsi venuto meno a seguito della scarcerazione, dato il diritto al ristoro per la violazione dell'art. 3 CEDU e il rischio di perdere la possibilità di ottenere riparazione se la decisione negativa divenisse irrevocabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio. La Corte ha accertato che i periodi di detenzione (13/04/2023 - 29/05/2024 presso la casa circondariale di Pisa) risultavano dalla istanza originaria del 29/05/2024, per cui il Tribunale avrebbe potuto determinare l'oggetto del reclamo mediante esame congiunto del provvedimento reclamato e dell'istanza del detenuto. Inoltre la Corte ha stabilito che l'interesse del reclamante non viene meno con la scarcerazione intervenuta nel frattempo, essendo la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU di natura funzionale e presupponente lo stato di restrizione al momento della proposizione del reclamo, non venendo meno per la scarcerazione nelle more. Ha citato, a sostegno, un precedente (Sez.1, n.9661 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv.270659).
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen.
Norma che disciplina il reclamo avanti al magistrato/tribunale di sorveglianza per indennizzo in caso di detenzione che violi l'art. 3 CEDU; la Corte ha ritenuto che la competenza del magistrato di sorveglianza si fonda sullo stato di restrizione al momento della proposizione del reclamo e che tale competenza non decade se il reclamante viene successivamente scarcerato
art. 3 CEDU
Diritto alla tutela contro trattamenti inumani o degradanti; il suo possibile accertamento in fase amministrativa/penale può dare luogo a rimedi risarcitori davanti al magistrato di sorveglianza
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per la censura in cassazione (vizio di diritto): la Corte ha valutato la leggibilità/completezza del motivo e l'adeguatezza dell'esame documentale svolto dal Tribunale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso; la censura è stata esaminata nei limiti consentiti
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016 (dep. 2017), Rv. 270659
Precedente che afferma che la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU presuppone lo stato di restrizione al momento della proposizione del reclamo e non viene meno per la successiva scarcerazione del richiedente
Massime di principio
- Il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. deve indicare i periodi di detenzione oggetto della richiesta; tuttavia, se tali periodi risultano dall'istanza originaria, il giudice deve esaminare congiuntamente il provvedimento impugnato e l'istanza per determinare l'oggetto del reclamo e non può dichiarare inammissibile per semplice omissione formale
- La competenza del magistrato/tribunale di sorveglianza per i rimedi risarcitori in caso di violazione dell'art. 3 CEDU è di natura funzionale e presuppone lo stato di restrizione al momento della proposizione: l'interesse del richiedente non si estingue se questi viene scarcerato nelle more della decisione
- In caso di dubbio sull'oggetto del reclamo il giudice di merito deve compiere un esame documentale completo (compulsando l'istanza originaria e il provvedimento impugnato) prima di dichiarare l'inammissibilità per indeterminatezza
- Chi propone reclamo dovrebbe comunque indicare chiaramente i periodi di detenzione contestati e conservare/sottoporre agli atti la domanda originaria per evitare eccezioni formali
- Se il giudice dichiara inammissibile il reclamo e la decisione negativa dovesse diventare irrevocabile, il ricorrente rischia di perdere la possibilità di ottenere ristoro per gli stessi periodi davanti al giudice civile; pertanto è essenziale tutelare il diritto al rimedio innanzi all'autorità competente senza venir meno per formalismi non giustificati
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