Sentenza del 21/11/2019 n. 30348 - Corte di Cassazione
Accertamento con adesione - Consolidato nazionale - Responsabilità della consolidante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha sostenuto che, nel consolidato fiscale nazionale disciplinato dal regime anteriore all'introduzione degli artt. 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 9-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, l'accertamento con adesione concluso dalla società consolidata sull'accertamento di primo livello non producesse effetti automatici nei confronti della consolidante. Secondo l'Agenzia, la consolidante, responsabile della dichiarazione e dell'imposta di gruppo, non avendo partecipato all'adesione né impugnato tempestivamente l'accertamento di secondo livello, ormai definitivo, avrebbe dovuto restare obbligata per l'importo originariamente accertato. La controversia riguardava in particolare la riduzione della sanzione, collegata alla rideterminazione del maggior reddito della consolidata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e confermato la decisione favorevole alla SAIPEM. Ha stabilito che l'accertamento con adesione della consolidata può essere equiparato, ai fini applicativi, a una transazione tra condebitori solidali e che, ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., la consolidante estranea al procedimento può dichiarare di volerne profittare. Tale dichiarazione non richiede forme particolari ed è stata ravvisata nell'istanza con cui SAIPEM aveva chiesto di riliquidare l'IRES di gruppo, gli interessi e le sanzioni tenendo conto dell'adesione della consolidata. La definitività dell'accertamento di secondo livello non impediva l'estensione degli effetti favorevoli dell'adesione. L'Amministrazione avrebbe quindi dovuto rideterminare imposta, interessi e sanzioni sulla base del maggior reddito definito in adesione, applicando alla sanzione la riduzione prevista, ratione temporis, a un quarto del minimo. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.935,00 oltre accessori e spese forfettarie.
Norme richiamate
Articoli 117-129 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Disciplina del consolidato fiscale nazionale.
Le società partecipanti mantengono la propria autonomia soggettiva, ma le dichiarazioni delle consolidate costituiscono il presupposto per la dichiarazione e la liquidazione dell'imposta globale da parte della consolidante.
Art. 121 del d.P.R. n. 917 del 1986
Ciascuna società controllata deve determinare il proprio reddito complessivo e fornire alla controllante i dati necessari per gli adempimenti del consolidato.
La società consolidata conserva specifici obblighi dichiarativi e di collaborazione, che incidono sulla determinazione del reddito complessivo del gruppo.
Art. 122 del d.P.R. n. 917 del 1986
La società o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale.
La dichiarazione della consolidante dipende, almeno in parte, dai redditi risultanti dalle dichiarazioni delle società consolidate.
Art. 127 del d.P.R. n. 917 del 1986
La controllante è responsabile per la maggiore imposta accertata e gli interessi; è inoltre solidalmente responsabile per una somma pari alla sanzione irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.
La responsabilità della consolidante e della consolidata può essere solidale e dipendente: la consolidante risponde anche se la violazione è stata commessa dalla consolidata, mentre la consolidata resta il soggetto direttamente autore della violazione.
Art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 1997
Nel testo applicabile ratione temporis, le sanzioni conseguenti all'accertamento con adesione erano ridotte a un quarto del minimo previsto dalla legge.
La definizione con adesione comporta la riduzione delle sanzioni anche quando la relativa obbligazione solidale ricade sulla consolidante che dichiari di volerne profittare.
Art. 1304, comma 1, del codice civile
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Applicato analogicamente all'accertamento con adesione, esclude l'estensione automatica degli effetti, ma consente al condebitore solidale estraneo all'accordo di beneficiarne mediante una dichiarazione, anche priva di forme solenni.
Art. 1292 del codice civile
L'adempimento di uno dei debitori solidali libera anche gli altri nei limiti dell'obbligazione.
La disciplina della solidarietà impedisce all'Amministrazione di pretendere da un condebitore una somma superiore a quella che costituirebbe l'importo complessivamente dovuto dopo la definizione operata dall'altro condebitore.
Art. 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 9-bis del d.lgs. n. 218 del 1997
Norme introdotte dal d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010.
Le disposizioni hanno introdotto, per il consolidato nazionale, l'accertamento con unico atto e l'adesione unica, ma non erano applicabili alla fattispecie anteriore al 1° gennaio 2011.
Art. 91 del codice di procedura civile
Le spese seguono la soccombenza.
L'Agenzia delle entrate, risultata soccombente, è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel regime previgente all'accertamento unico, l'adesione della società consolidata non si estende automaticamente alla consolidante, ma la consolidante può dichiarare di volerne profittare.
- La dichiarazione di beneficiare dell'adesione non richiede necessariamente una forma solenne: può risultare da un'istanza di riliquidazione dell'imposta, degli interessi o delle sanzioni fondata espressamente sulla definizione della consolidata.
- La mancata impugnazione e la conseguente definitività dell'accertamento di secondo livello non impediscono, in questo specifico contesto, l'applicazione degli effetti favorevoli dell'adesione della consolidata.
- Quando la sanzione della consolidante è una responsabilità solidale dipendente dalla violazione della consolidata, la riduzione della sanzione ottenuta con l'adesione può essere fatta valere anche dalla consolidante che scelga di beneficiarne.
- L'Amministrazione deve riliquidare la pretesa in modo coerente con l'imponibile definito in adesione e non può pretendere dal condebitore solidale un importo superiore a quello risultante dalla definizione.
- La soluzione riguarda la disciplina anteriore al 1° gennaio 2011; per i periodi e gli atti soggetti alla disciplina successiva occorre verificare le regole dell'accertamento unico e dell'adesione unica.
- In una situazione analoga è essenziale documentare tempestivamente la volontà di profittare dell'adesione e contestare gli importi eventualmente iscritti a ruolo o richiesti in misura superiore a quella definita.
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