Sentenza n. 62/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento 1) della nota del Comune di Matera Settore Gestione del Territorio- Servizio Urbanistica del 22.07.2025 prot n75101, notificata a mezzo pec al tecnico geom Piumini in pari data, mai notificata al ricorrente, ad oggetto" Scia alternativa al Permesso di Costruire (pratica SUdE n.68928), SCIA alternativa al Permesso di costruire (pratica SUdE n.77676) e SCIA alternativa al Permesso di Costruire (pratica SUdE n.79204) per "Ristrutturazione edilizia del Fabbricato sito in Matera alla via Nicola Columella mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art 3 comma 1, lett d) del DPR 380/2001- Conclusione del procedimento di Dichiarazione di inefficacia"; 2) ove occorra, di eventuali atti endoprocedimentali, anche ignoti, ed ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente anche endoprocedimentale, istruttorio anche afferente il procedimento di cui sub 1) ivi compreso Relazione di sopralluogo del 31.03.2025 a firma del Tecnico Comunale geom. Loporcaro, nonché nota del 17.06.2025 di avvio del procedimento di inefficacia delle SCIA indicate al punto sub1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale del 22 luglio 2025 di dichiarazione di inefficacia di una SCIA alternativa al permesso di costruire e delle successive varianti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Matera ha dichiarato l’inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata il 5 aprile 2023, nonché delle varianti dell’8 agosto 2024 e del 13 novembre 2024, relative alla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un immobile. Il Comune ha ritenuto non adeguatamente dimostrato lo stato legittimo dell’intero manufatto preesistente, soprattutto quanto alla presenza e consistenza del piano seminterrato, rilevata in occasione di un sopralluogo eseguito nel marzo 2025. Il ricorrente ha dedotto principalmente la violazione degli artt. 2, comma 8-bis, e 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990, sostenendo che il potere inibitorio fosse stato esercitato oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, a distanza di circa ventisei mesi, sebbene il progetto originario indicasse già espressamente l’esistenza del piano seminterrato. Sono state inoltre contestate nel merito le ragioni sostanziali poste a fondamento dell’inibitoria. Il Comune ha eccepito la carenza di legittimazione attiva per l’intervenuta voltura parziale delle SCIA in favore di terzi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevando che la voltura era solo parziale, che una parte dell’immobile era ancora di proprietà del ricorrente e che quest’ultimo era comunque il destinatario del provvedimento inibitorio, con interesse concreto a impugnarlo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto che la questione relativa alla prova dello stato legittimo e alla consistenza del piano seminterrato fosse già conoscibile dall’amministrazione sulla base della SCIA originaria, che contemplava espressamente tale elemento progettuale. Il Comune avrebbe pertanto dovuto formulare tempestivamente i propri rilievi entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990. Decorso tale termine, il potere inibitorio si era consumato e la situazione derivante dalla SCIA si era consolidata. Ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della stessa legge, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti adottati oltre i termini sono inefficaci, salvo l’esercizio dell’autotutela nei presupposti e alle condizioni dell’art. 21-nonies. Il provvedimento impugnato, tuttavia, non era stato adottato in autotutela e non conteneva alcuna motivazione sull’interesse pubblico concreto alla rimozione del titolo né sulla comparazione tra interessi pubblici e privati. Le deduzioni comunali sulla possibile falsità rappresentativa non potevano essere utilizzate per integrare postumamente la motivazione, poiché tale profilo non era stato contestato nel provvedimento impugnato. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento comunale. Le spese sono state compensate, con riconoscimento al ricorrente del rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
È richiamato in relazione alla dimostrazione dello stato legittimo del manufatto preesistente; il Comune ha ritenuto non adeguatamente provata la consistenza del piano seminterrato.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Disciplina i poteri inibitori e di rimozione degli effetti dell’amministrazione nell’ambito della SCIA; il provvedimento adottato oltre il termine è stato ritenuto illegittimo.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
Prevede il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio in materia edilizia; il suo decorso determina la consumazione del potere, salvo autotutela.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
(...) i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni
I provvedimenti inibitori adottati oltre i termini di legge sono inefficaci, fatta salva la possibilità di esercitare l’annullamento d’ufficio se ricorrono i presupposti e le condizioni dell’art. 21-nonies.
art. 21-nonies l. 241/1990
Costituisce il regime dell’autotutela applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, dopo la scadenza del termine per l’esercizio del potere inibitorio; richiede una specifica motivazione, inclusa la valutazione dell’interesse pubblico e la comparazione con l’interesse privato.
art. 3 l. 241/1990
Rileva indirettamente per il divieto di integrazione postuma della motivazione: le ragioni dell’atto devono risultare dal provvedimento e non possono essere introdotte successivamente in giudizio.
Massime di principio
- In materia di SCIA edilizia, il potere inibitorio dell’amministrazione deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, anche quando i rilievi riguardano la documentazione dello stato legittimo del manufatto già rappresentato nella segnalazione originaria.
- La scadenza del termine per l’esercizio del potere inibitorio comporta la consumazione di tale potere e il consolidamento della situazione giuridica derivante dalla SCIA; un successivo provvedimento di divieto di prosecuzione o di rimozione degli effetti è illegittimo, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale dei rilievi tardivamente formulati.
- Dopo la scadenza del termine previsto per il controllo della SCIA, l’amministrazione può intervenire soltanto mediante i poteri di autotutela, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, con particolare riguardo alla motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e alla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
- La possibile falsità o incompletezza della rappresentazione fornita dal segnalante non consente di qualificare automaticamente come esercizio di autotutela un provvedimento tardivo che non richiami né motivi tale presupposto; le ragioni dell’annullamento d’ufficio non possono essere introdotte per la prima volta in giudizio mediante integrazione postuma della motivazione.
- La legittimazione a impugnare un provvedimento inibitorio relativo a una SCIA sussiste in capo al destinatario dell’atto che conservi una posizione proprietaria, anche parziale, sull’immobile e un interesse concreto e attuale alla sua rimozione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →