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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16019 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI - Disciplina di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Atti presentati alla registrazione - Successive rettifiche - Conseguenze - Nuovi atti separatamente tassabili - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR dell'Umbria, sostenendo che l'atto notarile del 6 ottobre 2004, formalmente qualificato come semplice rettifica dell'originaria compravendita, producesse in realtà un nuovo effetto traslativo: il trasferimento dalla moglie A.F. al marito M.S. della quota del 50% dell'immobile acquistato congiuntamente. Secondo l'Amministrazione, tale nuovo atto doveva essere autonomamente assoggettato all'imposta di registro e comportava inoltre la revoca dell'agevolazione prima casa nei confronti della moglie, avendo ella ceduto la propria quota entro il quinquennio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva escluso l'esistenza di un nuovo trasferimento. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere considerata la natura e l'effetto giuridico concreto del singolo atto, indipendentemente dalla sua denominazione formale. Se una successiva rettifica modifica la destinazione dei beni o gli effetti giuridici dell'atto originario, essa costituisce un nuovo atto negoziale, separatamente tassabile, mentre l'atto originario conserva la propria autonomia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR dell'Umbria, anche per la decisione sulle spese e sulle ulteriori questioni rimaste assorbite. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle imposte, che dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, Testo unico dell'imposta di registro

    L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione

    La tassazione deve basarsi sulla natura e sugli effetti giuridici concreti dell'atto, non sulla denominazione attribuita dalle parti. Una rettifica successiva che modifica la titolarità o la destinazione dei beni può costituire un nuovo atto, autonomamente tassabile.

  • Art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato in relazione alla tassazione degli atti traslativi di diritti immobiliari e all'applicazione dell'imposta di registro sul trasferimento della quota del 50% dell'immobile.

  • Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, come modificata dalla legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 131

    La disposizione disciplina le agevolazioni prima casa. La cessione dell'immobile o della relativa quota entro il quinquennio può comportare la decadenza dall'agevolazione, salvo il ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

  • Art. 1362 del codice civile

    Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole

    L'interpretazione dell'atto deve considerare la comune intenzione delle parti e gli effetti concretamente perseguiti, senza fermarsi alla qualificazione formale di un documento come mera rettifica.

  • Art. 366-bis del codice di procedura civile

    La Corte rileva il rispetto, ratione temporis, dell'obbligo di formulazione dei quesiti di diritto e di fatto a conclusione dei motivi di ricorso.

  • Art. 346 del codice di procedura civile

    La Corte richiama la disciplina della riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte o rimaste assorbite, precisando che le questioni potranno essere esaminate nel giudizio di rinvio.

  • Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario disciplina la riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado. La Corte esclude che la mancata difesa in cassazione dei contribuenti determini, nel caso concreto, la rinuncia alle questioni rimaste assorbite.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro conta l'effetto giuridico concreto dell'atto, non il titolo formale utilizzato dalle parti, come "rettifica", "correzione" o "integrazione".
  • Una rettifica è normalmente non autonomamente tassabile quando corregge meri errori materiali senza modificare soggetti, diritti, quote o obblighi. Se invece cambia la titolarità o la destinazione del bene, può integrare un nuovo negozio separatamente soggetto a imposta.
  • L'atto originario conserva la propria autonomia: il nuovo atto non elimina automaticamente gli effetti fiscali e giuridici prodotti dalla precedente stipulazione.
  • La modifica dell'individuazione dell'acquirente o della quota di proprietà di un immobile è un elemento sostanziale e può essere considerata un trasferimento autonomo, anche se le parti dichiarano che si tratta di un errore di scrittura.
  • Per valutare la natura dell'atto occorre esaminare il contenuto complessivo, la comune intenzione delle parti e gli effetti prodotti, senza attribuire valore decisivo alla sola denominazione dell'atto o a documenti contabili accessori.
  • Quando il nuovo trasferimento avviene entro il periodo rilevante per l'agevolazione prima casa, può sorgere una causa di decadenza dall'agevolazione e possono essere richieste le imposte relative al trasferimento della quota ceduta.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sull'importo dovuto: il giudice di rinvio deve applicare il principio stabilito dalla Cassazione e decidere anche le eventuali eccezioni ancora esaminabili.

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