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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3053/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva disposto la sospensione e la proroga dei termini di durata della custodia cautelare in carcere per 180 giorni, lamentando la violazione dell'art. 304 c.p.p.: in particolare ha sostenuto che il provvedimento di sospensione del termine per la custodia cautelare, durante il tempo occorrente per la redazione della motivazione della sentenza, può essere adottato esclusivamente dal giudice che ha emesso la sentenza di merito e non da un giudice del grado successivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Ha riaffermato che la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della motivazione: include il periodo di proroga concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att.; può essere disposta anche dopo il deposito della sentenza; può essere adottata da un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza, purché intervenga prima della scadenza del termine di durata della misura cautelare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha inoltre disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 304 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava questa norma come limite alla possibilità che un giudice diverso dal giudice che ha emesso la sentenza sospenda i termini di custodia; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata e ha ritenuto compatibile l'intervento di altro giudice purché la sospensione intervenga prima della scadenza della misura.

  • art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.

    La sospensione dei termini comprende anche il periodo di proroga per il deposito della motivazione concesso ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per liquidare le spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria; la Corte ha disposto l'invio per gli adempimenti previsti.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla necessità di elementi per escludere la colpa che giustifichi l'esenzione dal pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende; in mancanza la somma va irrogata.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 3637/2010; Sez. 6, n. 29150/2017; Sez. 6, n. 31632/2017)

    Principi affermati: la sospensione per redazione motivazione comprende le proroghe ex art.154 disp. att.; può essere disposta anche dopo il deposito della sentenza; può essere adottata da giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza, purché prima della scadenza del termine di durata della misura cautelare.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini della custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della motivazione può essere disposta anche da un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza, se il provvedimento interviene prima della scadenza della misura cautelare.
  • Tale sospensione comprende anche il periodo di proroga per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att.
  • La sospensione può essere disposta anche dopo il deposito della sentenza, senza che ciò ne inficia la legittimità, se rispettata la condizione temporale della intervenuta prima della scadenza della misura.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
  • Quando si valuta l'impugnazione di provvedimenti che sospendono termini di custodia cautelare, verificare sempre: (a) la data di scadenza della misura cautelare; (b) se la sospensione è stata disposta entro tale scadenza; (c) se la sospensione include eventuali proroghe per la motivazione.

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