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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30061/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo accertato il deposito incontrollato di rifiuti riconducibile all'imputato, aveva escluso la sussistenza di un pericolo effettivo per l'ambiente. Il ricorso deduce la violazione di legge perché l'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 non richiede l'accertamento di un danno concreto: si tratta di una fattispecie di pericolo astratto/presunto che punisce il deposito in sé, nelle condizioni oggettive previste dalla norma e dalla disciplina sui depositi temporanei.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il reato di deposito incontrollato di rifiuti non è di pericolo concreto e non richiede la prova di una lesione effettiva del bene ambientale. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva sbagliato nel subordinare la punibilità all'accertamento di un pericolo effettivo (pur definendolo "estremamente remoto"). La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    "le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2"

    La norma sanziona il deposito incontrollato di rifiuti in quanto tale; il reato ha natura di pericolo astratto e non richiede la prova di una lesione ambientale concreta.

  • art. 183, d.lgs. n. 152/2006 (riferimento definitorio)

    Fornisce i requisiti del "deposito temporaneo"; la mancanza anche di uno solo dei requisiti fa sì che il collocamento non sia temporaneo e debba essere qualificato come deposito preliminare, messa in riserva, abbandono o discarica abusiva, con conseguenze sanzionatorie.

Massime di principio

  • Il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2) è un reato di pericolo astratto: non è necessario provare un danno o una contaminazione effettiva per affermare la responsabilità penale.
  • La prova essenziale è il deposito incontrollato e la sua riferibilità all'imputato; circostanze fattuali che rendano il rischio "estremamente remoto" non escludono automaticamente la punibilità.
  • Quando il deposito non rispetta i requisiti del "deposito temporaneo" di cui all'art. 183, la qualificazione giuridica può mutare (deposito preliminare, messa in riserva, abbandono, discarica abusiva) e ciò influisce su natura e durata del reato.
  • Il giudice di merito non deve imporre l'onere di dimostrare una lesione concreta dell'ambiente per applicare l'art. 256, comma 2; la valutazione della pericolosità concreta può tuttavia influire sulla modulazione della pena o sulla qualificazione precisa del fatto.
  • La fattispecie può presentare profili di istantaneità o di perseveranza/permanenza a seconda della volontà di recupero/smaltimento o dell'intento d'immissione/dismissione del rifiuto; questa distinzione incide sulla durata dell'offesa e sulle modalità di prosecuzione del reato.

Testo integrale

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