Sentenza del 22/11/2017 n. 27782 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2000, una plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà di due terreni ritenuti edificabili, calcolandola sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di cessione e applicando una sanzione pari al 120% dell'imposta. Il contribuente ha impugnato la decisione sostenendo, principalmente, che solo uno dei due terreni fosse edificabile, mentre l'altro avesse destinazione urbanistica a verde pubblico e servizi pubblici locali. Ha inoltre contestato il mancato computo di spese incrementative e fiscali, l'errata imputazione della quota di plusvalenza e l'entità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva affermato l'edificabilità di entrambi i terreni senza esaminare specificamente il terreno sub B) e la sua destinazione urbanistica. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo e il terzo per difetto di autosufficienza, non essendo stati riprodotti o adeguatamente descritti i documenti rilevanti; il quarto perché formulava una generica richiesta di riduzione della sanzione. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa. La Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito perché il contribuente aveva illustrato adeguatamente i fatti sostanziali e processuali.
D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 1 e 4
Disposizioni richiamate dal contribuente per contestare la misura della sanzione tributaria; la censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata come richiesta astratta di rideterminazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46
Norma richiamata nel quadro della contestazione relativa alla sanzione tributaria, senza che la Corte ne abbia fornito una specifica applicazione nel merito.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7
Norma richiamata in relazione ai criteri di determinazione delle sanzioni; la Corte non ha esaminato nel merito la richiesta poiché il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- Quando un accertamento riguarda più beni immobili, il giudice deve esaminare autonomamente la destinazione urbanistica e l'eventuale edificabilità di ciascun bene; non è sufficiente affermare genericamente che tutti siano edificabili.
- La determinazione di una plusvalenza immobiliare deve fondarsi sulle caratteristiche effettive del bene ceduto e sulla corretta individuazione della relativa destinazione urbanistica.
- Nel ricorso per cassazione, le contestazioni basate su documenti devono rispettare il principio di autosufficienza: i documenti devono essere prodotti o il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto e specificamente indicato.
- Una richiesta di riduzione della sanzione deve essere motivata con riferimento ai criteri applicabili e alle circostanze concrete; una contestazione generica della misura è inammissibile.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del contribuente: impone al giudice di merito di riesaminare il punto censurato secondo le indicazioni della Corte.
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