Sentenza del 04/10/2017 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Processo - Parti - Legittimazione passiva - Ricorso proposto da associazione estinta - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ASD aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2010, contestando il disconoscimento del regime agevolativo previsto dalla legge n. 398/1991, la ripresa a tassazione di alcuni versamenti ritenuti non documentati e la riferibilità a un'annualità diversa di una determinata somma incassata. In appello l'associazione aveva dedotto, per la prima volta, la propria estinzione alla fine del 2010, sostenendo che tale evento comportasse la nullità del procedimento e della sentenza.
La decisione
La Commissione ha ritenuto ammissibile la questione dell'estinzione, perché rilevabile d'ufficio e quindi non soggetta al divieto di nuove eccezioni previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. Tuttavia, non ha dichiarato nullo il procedimento: ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia l'appello, poiché entrambi erano stati proposti dalla ASD quando essa era già estinta e quindi priva di capacità di agire e di capacità processuale. La responsabilità per le obbligazioni dell'associazione avrebbe potuto riguardare le persone che avevano agito in nome e per conto della stessa, ai sensi dell'art. 38 c.c. Le spese dei due gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 398/1991
Prevede un regime fiscale agevolato per determinate associazioni sportive dilettantistiche, il cui riconoscimento era stato contestato dall'Ufficio e costituiva uno dei temi del ricorso.
Art. 38 del codice civile
In caso di obbligazioni assunte per conto di un'associazione non riconosciuta, possono essere chiamate a risponderne personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; tale responsabilità non consente però all'associazione già estinta di continuare a stare in giudizio.
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
Il limite alle nuove eccezioni in appello non opera per le questioni rilevabili d'ufficio, come quella relativa alla capacità processuale e all'esistenza del soggetto che ha proposto il ricorso.
Cassazione n. 20252/2015
È richiamata a sostegno della conseguenza processuale dell'inammissibilità degli atti introduttivi o di impugnazione provenienti da un soggetto già estinto e quindi privo di capacità processuale.
Massime di principio
- Quando un'associazione o altro ente si è estinto prima del deposito del ricorso, gli atti processuali successivi non sono normalmente nulli, ma inammissibili se risultano formalmente proposti dall'ente ormai inesistente.
- La verifica dell'esistenza e della capacità processuale della parte è una questione rilevabile anche d'ufficio e può essere sollevata per la prima volta in appello, nei limiti stabiliti dalla disciplina processuale applicabile.
- Dopo l'estinzione dell'ente, l'eventuale tutela giudiziaria deve essere esercitata dai soggetti legittimati, individuati secondo la natura dell'ente e le obbligazioni concretamente assunte, non dall'associazione estinta.
- L'estinzione dell'associazione non elimina necessariamente le obbligazioni fiscali: può incidere sull'individuazione dei soggetti responsabili, ma non consente all'ente estinto di proporre o proseguire validamente un giudizio.
- Prima di proporre un ricorso o un appello è essenziale verificare che il soggetto indicato come parte esista ancora e disponga di capacità di agire e processuale alla data dell'atto.
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