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Ordinanza

Ordinanza n. 1682/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Roma di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Roma ha dichiarato irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La decisione amministrativa è stata motivata dal fatto che, dopo l'ingresso in Italia, avvenuto il 9 novembre 2023, il richiedente non si sarebbe recato entro gli otto giorni successivi presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La vicenda è connessa a un distinto giudizio pendente dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, avente a oggetto la revoca prefettizia del nulla osta precedentemente concesso. Tale revoca risultava sospesa in via cautelare dal giudice campano. Il ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio grave e attuale derivante dall'efficacia del provvedimento questorile e ne ha chiesto la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum prospettato dal ricorrente e ha valorizzato il collegamento tra il provvedimento impugnato e la revoca del nulla osta oggetto del parallelo giudizio dinanzi al TAR Campania, già sospesa cautelarmente. In attesa dell'esito di tale giudizio, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento della Questura. Il ricorrente è stato onerato di informare il Collegio della decisione del TAR Campania. È stata fissata l'udienza camerale per il prosieguo al 25 giugno 2026. Le spese sono state riservate all'esito della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento della tutela cautelare incidentale; nel caso concreto il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, in considerazione del pregiudizio prospettato e del collegamento con un parallelo giudizio già assistito da tutela cautelare.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento di irricevibilità o diniego del primo rilascio del permesso di soggiorno dipende da una vicenda amministrativa presupposta oggetto di distinto giudizio, la sospensione cautelare del provvedimento presupposto può assumere rilievo nella valutazione della domanda cautelare proposta contro l'atto conseguenziale.
  • La pendenza di un giudizio parallelo, nel quale il provvedimento presupposto sia stato già sospeso cautelarmente, può giustificare la sospensione dell'atto conseguenziale anche al fine di attendere la definizione della controversia pregiudiziale o connessa.
  • Nella fase cautelare il giudice può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e onerare il ricorrente di comunicare l'esito del giudizio parallelo rilevante per la prosecuzione della controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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