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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00137/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità fondata su presunto errore di fatto: il ricorrente deduce che dagli atti risultano due denunce di smarrimento dell'assegno con numero di serie 275217040 (e non 27521704-07 come indicato in sentenza), sostenendo che l'errata indicazione del numero di assegno rende incerta la provenienza illecita dell'assegno oggetto di ricettazione

La decisione

Il ricorso ex art. 625-bis è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non configurino un errore di fatto nella accezione richiesta dalla norma ma, al più, una errata valutazione giuridica. La Corte ha osservato che il ricorso è generico e non confuta il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, la quale si era basata su querela della persona offesa e sulla mancanza di adeguate indicazioni fornite dall'imputato sulla provenienza dell'assegno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 27/11/2025.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio di cui all'art. 625-bis è ristretto agli "errori di fatto" intesi come svista o equivoco percettivo nella lettura degli atti da parte del giudice di legittimità che abbia effettivamente inciso sulla decisione; non è applicabile a mere divergenze di valutazione giuridica o argomentativa

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale alla base della condanna in primo e secondo grado (ricettazione). La Corte di legittimità si limita a valutare la censura processuale proposta e conferma che il giudizio di merito aveva ritenuto accertata la provenienza illecita in assenza di adeguate spiegazioni fornite dall'imputato

  • Sentenze Sez. U. (Basile n.16103/2002; Moroni n.18651/2015; Corsini n.37505/2011)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per chiarire il concetto di errore di fatto: occorre un errore percettivo nella lettura degli atti; se la causa dell'errore coinvolge valutazioni o argomentazioni complesse, si configura invece un errore di giudizio non sanabile con art. 625-bis

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n.186

    Richiamata in relazione alla imposizione di somme a titolo di ammenda: la Corte ha applicato il principio per determinare in via equitativa l'importo di euro 3.000 da versare alla cassa delle ammende, ritenendo non sussistere incolpabilità tale da escludere la misura

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis è molto limitato: può essere invocato soltanto per errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti da parte del giudice di legittimità, non per dissensi sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione giuridica dei fatti
  • Per far valere un 'errore di fatto' è necessario dimostrare specificamente quale elemento materiale sia stato letto o trascritto in modo difforme e come quella svista avrebbe cambiato la decisione; allegazioni generiche o contraddittorie non sono sufficienti
  • Se l'errore denunciato comporta un diverso apprezzamento del materiale probatorio o dell'argomentazione giuridica, la censura va proposta con gli strumenti ordinari (impugnazioni nei gradi di merito) e non con il rimedio per errore di fatto in Cassazione
  • Quando si deduce discrepanza tra documenti (es. denunce o numeri seriali), è utile produrre, sin dai gradi di merito o in sede di memoria, la documentazione originale e un'esposizione puntuale che metta in relazione l'errore materiale con l'esito processuale
  • Le impugnazioni manifestamente generiche o che non si confrontano con il percorso argomentativo della decisione impugnata possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna per spese e aggravio (es. somme alla cassa delle ammende)

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