Cassazione Penale, Sentenza n. 40396/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: il Tribunale aveva assolto per "particolare tenuità del fatto" un furto di energia elettrica (Euro 35.244,12) derivante da manomissione del contatore, ma senza considerare che il reato contestato (artt. 624 e 625, n.2 e n.7) rientra in una cornice edittale il cui massimo supera il limite dei cinque anni previsto per l'applicabilità dell'art. 131-bis; inoltre il Procuratore Generale richiamava la rilevanza della contestazione in forma continuata e dell'abitualità come ostacoli all'applicazione della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di L'Aquila. La Corte ha osservato che il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza degli addebiti e che, alla luce delle aggravanti (e segnatamente dell'effetto speciale di cui all'art. 625, comma 2), il massimo edittale supera i cinque anni, rendendo inapplicabile l'art. 131-bis. Pertanto la causa di non punibilità non poteva essere riconosciuta nella fattispecie.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
L'art. 131-bis è applicabile solo se la pena detentiva prevista non supera nel massimo i cinque anni; ai fini del confronto va considerato il massimo edittale 'astratto' senza tenere conto delle circostanze del reato, eccetto quelle per le quali la legge prevede una pena diversa o quelle ad effetto speciale
art. 624 cod. pen.
Norma base sul reato di furto; nel caso concreto il fatto è stato inquadrato come furto aggravato per il tramite di manomissione del contatore
art. 625 cod. pen.
Prevede le aggravanti applicabili al furto (es. violenza sulle cose, mezzo fraudolento) che innalzano la gravità del reato
art. 625 cod. pen.
Stabilisce che la concorrenza di più aggravanti (o la loro combinazione con altre previste dall'art. 61) incrementa la pena fino alla reclusione da tre a dieci anni: tale effetto speciale rende il massimo edittale superiore a cinque anni e dunque esclude l'applicazione dell'art. 131-bis
art. 81 cpv. cod. pen.
Riferimento alla possibile continuazione/concorsualità tra reati; la contestazione in forma continuata può evidenziare abitualità o maggior gravità, elementi ostativi alla tenuità
Massime di principio
- L'art. 131-bis cod. pen. si applica solo quando il massimo edittale del reato non supera i 5 anni di reclusione; il giudice deve verificare preliminarmente il quadro edittale 'astratto' prima di riconoscere la particolare tenuità del fatto
- Nel calcolo del limite dei 5 anni non si possono 'abbassare' i massimi considerandone le circostanze ordinarie: vanno escluse solo le circostanze per le quali la legge prevede una pena diversa o quelle ad effetto speciale (che invece possono aumentare il massimo)
- La presenza di più aggravanti o la fattispecie continuata/abitudinaria può portare il massimo edittale oltre la soglia dei 5 anni e dunque impedire il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità
- Se il giudice riconosce espressamente la sussistenza degli addebiti e delle aggravanti, deve motivare chiaramente perché nonostante ciò ritiene sussistente la 'particolare tenuità'; in difetto tale riconoscimento è vulnerabile in sede di legittimità
- In procedimenti per appropriazione di risorse (es. energia elettrica) con rilevanti importi sottratti, occorre sempre valutare l'eventuale incidenza delle aggravanti che possono escludere misure di favore come la non punibilità per tenuità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40341/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40342/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40345/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40346/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40347/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40348/2022 del 26/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →