Cassazione Penale, Sentenza n. 125/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) travisamento dei documenti provenienti dall'ente erogatore che dimostrerebbero che la manomissione del contatore e il prelievo abusivo di energia erano iniziati già dall'attivazione dell'utenza (maggio 2011) e pertanto prima del suo subentro (voltura 27/11/2012), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale; (2) e (3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle aggravanti contestate (mezzo fraudolento e fatto su cose destinate al pubblico servizio) e alle conseguenze processuali della mancata querela e/o dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p., atteso che l'imputato avrebbe provveduto al pagamento della somma fatturata dall'ente erogatore prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la Corte d'appello non ha considerato documentazione allegata alla comunicazione dell'ente erogatore dalla quale potrebbe emergere che la manomissione e il prelievo illecito risalivano all'attivazione dell'utenza (maggio 2011) e quindi a un periodo precedente il Ventura. L'omessa valutazione di tali documenti costituisce travisamento e un vulnus motivazionale. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per un nuovo esame, con indicazione che il giudice del merito dovrà accertare, anche utilizzando poteri istruttori, se la documentazione consenta di far risalire la manomissione a periodo anteriore al subentro e, in caso positivo, se il Ventura, una volta divenuto intestatario, fosse consapevole della manomissione e traesse profitto dall'uso del contatore manomesso; in caso di consapevolezza le aggravanti potrebbero comunque sussistere. La Cassazione non si è pronunciata definitivamente sulle questioni di querela o sull'estinzione ex art. 162-ter, rimettendo tali valutazioni al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 162-ter c.p.
Richiamata dal ricorrente e menzionata nella motivazione come possibile causa di estinzione del procedimento se ricorressero le condizioni (pagamento della somma fatturata prima del dibattimento). La Cassazione non ha deciso sulla sussistenza dell'estinzione ma ha ritenuto la questione da riesaminare dal giudice di merito alla luce della piena ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- In caso di contestazione per furto di energia elettrica, è essenziale che il giudice valuti integralmente la documentazione tecnica dell'ente erogatore (ricostruzione dei volumi, cronologia delle misurazioni) prima di determinare il momento dell'inizio del prelievo illecito.
- Se la manomissione del contatore risale a periodo anteriore al subentro dell'attuale intestatario, la responsabilità diretta per l'originaria manomissione può non essere automatica; tuttavia la responsabilità può sussistere se il nuovo intestatario, dopo il subentro, è stato consapevole della manomissione e ha comunque tratto vantaggio dall'energia non contabilizzata.
- Le aggravanti (es. uso di mezzo fraudolento; fatto commesso su cose destinate al pubblico servizio) possono essere applicate anche a chi non ha effettuato l'originaria manomissione ma ha poi utilizzato il contatore manomesso con consapevolezza del fatto che l'energia non sarebbe stata regolarmente misurata.
- Il pagamento della somma dovuta all'ente erogatore prima del dibattimento può avere rilievo processuale e sostanziale (possibile estinzione del reato ai sensi di norme come l'art. 162-ter c.p.), ma la sua efficacia va valutata concretamente dal giudice in relazione ai presupposti normativi e temporali.
- Se il giudice del merito omette di considerare documenti decisivi prodotti dalle parti, la sentenza può essere annullata per travisamento e la causa rinviata per un nuovo esame; il giudice d'appello ha poteri istruttori per integrare la valutazione dei fatti.
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