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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34776/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel procedimento per correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Cassazione, il difensore della parte già risultata vittoriosa ha chiesto che il dispositivo fosse integrato con la statuizione di distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari nei vari gradi di giudizio. L'istanza era stata iscritta due volte a ruolo per una duplicazione materiale della domanda, con conseguente riunione dei ricorsi. La richiesta di correzione si fondava sul rilievo che la distrazione era stata effettivamente domandata e risultava dagli atti, ma era stata omessa per mero errore materiale nel testo del provvedimento decisorio. Il ricorso è stato quindi proposto per ottenere l'integrazione del dispositivo con la formula mancante relativa alla distrazione delle spese.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi iscritti ai nn. 8241/2025 e 10946/2025, ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 9873/2025, aggiungendo la clausola di distrazione delle spese in favore dei difensori indicati. Ha inoltre demandato alla cancelleria i conseguenti adempimenti di annotazione. La correzione è stata ritenuta ammissibile perché la statuizione omessa risultava effettivamente richiesta e riscontrabile in atti, essendo stata esclusa qualsiasi modifica sostanziale del decisum.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese può essere aggiunta in sede di correzione quando la relativa statuizione sia stata richiesta e risulti omessa per mero errore materiale nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato per integrare il dispositivo con una statuizione omessa per mera svista, purché essa emerga chiaramente dagli atti e non comporti una modifica sostanziale della decisione.
  • La richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., se effettivamente formulata e documentata, può essere inserita successivamente nel dispositivo tramite correzione dell'errore materiale quando sia stata accidentalmente non riportata.
  • La duplicazione dell'iscrizione a ruolo della medesima istanza non impedisce la trattazione unitaria mediante riunione dei procedimenti.
  • In sede di correzione non si rivede il merito della decisione, ma si rettifica esclusivamente l'errore materiale relativo alla mancata trascrizione di una statuizione già richiesta e risultante in atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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