Sentenza n. 5864/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento della formazione professionale rumena ai fini dell’abilitazione per la classe di concorso A-28 Matematica e Scienze
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso contro il provvedimento di diniego relativo alla classe di concorso A-28. L’Amministrazione ha dedotto che l’interessato aveva presentato un’unica formazione professionale conseguita in Romania, certificata dall’adeverinta come abilitante all’insegnamento della biologia nelle scuole medie e superiori rumene, chiedendone il riconoscimento sia per la classe A-28 sia per la classe A-50. Il Ministero aveva riconosciuto la formazione, subordinatamente al superamento di misure compensative, per la classe A-50, ritenuta coerente con il percorso formativo, mentre l’aveva negata per la classe A-28, poiché nel titolo e nel percorso non risultava alcun riferimento alla didattica della matematica o a discipline affini. L’appello ha censurato la ricostruzione del TAR, sostenendo la correttezza dell’istruttoria e della valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione. In sede di appello è stato inoltre acquisito un parere tecnico del 2025, che ha confermato l’assenza di riferimenti alla matematica nel percorso rumeno e la maggiore coerenza della formazione con la classe A-50.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha rilevato che il TAR non aveva considerato il parziale accoglimento dell’istanza amministrativa: il titolo era stato riconosciuto per la classe A-50, previa adozione delle misure compensative, ma non per la classe A-28. Il diniego relativo alla classe A-28 è stato ritenuto legittimo perché fondato sull’incoerenza tra la formazione rumena, riferita alla biologia, e la richiesta di abilitazione all’insegnamento della matematica e delle scienze. La valutazione comparativa e il successivo parere tecnico hanno confermato l’assenza di competenze specifiche in matematica; pertanto, la decisione amministrativa è stata considerata congruamente motivata e riconducibile alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Il Collegio ha inoltre escluso che un unico percorso estero generico possa produrre il riconoscimento per un numero indeterminato di classi di concorso, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti formati in Italia secondo percorsi specifici e violerebbe il principio di non discriminazione inteso come parità delle condizioni applicabili ai cittadini italiani. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE, art. 13
se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio
Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro deve avvenire alle stesse condizioni previste dall’ordinamento nazionale; non può consentire, mediante un unico percorso estero generico, l’accesso a una pluralità di classi di concorso quando nell’ordinamento interno ciascuna abilitazione richiede una formazione specifica.
Direttiva 2005/36/CE, art. 14
Le misure compensative possono essere disposte nell’ambito della valutazione di equipollenza della formazione estera, ma non possono sostituire il requisito della corrispondenza sostanziale tra il percorso formativo e la specifica classe di concorso richiesta.
Direttiva 2005/36/CE, considerando n. 11
la presente direttiva non ha l’obiettivo di interferire nell’interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all’applicazione del diritto nazionale in materia di professioni
La disciplina europea non impedisce agli Stati membri di evitare che il riconoscimento di qualifiche estere sia utilizzato per eludere la disciplina nazionale sulle abilitazioni professionali.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la corrispondenza tra il percorso formativo estero e la specifica professione o classe di concorso richiesta, considerando le competenze effettivamente certificate e non soltanto la natura generale del titolo.
- Quando un unico titolo estero è coerente con una specifica classe di concorso ma non contiene competenze riferibili a un’altra classe, l’Amministrazione può riconoscerlo per la prima e negarlo per la seconda, purché il diniego sia sorretto da un’istruttoria e da una motivazione tecnicamente congrue.
- Le misure compensative previste dalla direttiva 2005/36/CE possono colmare differenze formative nell’ambito di un riconoscimento comparativo, ma non trasformano un titolo privo di riferimenti alla materia specifica in un’abilitazione valida per una classe di concorso diversa.
- Il riconoscimento di un unico percorso formativo estero per una pluralità indeterminata di classi di concorso non è ammissibile quando l’ordinamento nazionale prevede percorsi abilitativi specifici, perché determinerebbe un trattamento più favorevole rispetto ai cittadini formati secondo il sistema interno e violerebbe il requisito delle medesime condizioni previsto dal diritto dell’Unione.
- La valutazione dell’Amministrazione sulla coerenza tra formazione estera e classe di concorso costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice nei limiti dell’adeguatezza dell’istruttoria, della logicità e della congruità della motivazione.
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