Cassazione Penale, Sentenza n. 32152/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La difesa contestava: a) omessa e superficiale valutazione della documentazione prodotta in riesame (visura camerale, comunicazione SUAP, fattura di acquisto sementi) che dimostrerebbe attività agricola lecita e la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 4 L. 242/2016; assenza di motivazione circa la presumibile percentuale di THC e la destinazione ricreativa della sostanza; b) errori procedurali e carenza/manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura, dovendosi tenere conto della personalità dell'indagato (incensurato, collaborazione) e di elementi che avrebbero potuto escludere il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Reggio Calabria, che ha applicato i principi delle Sezioni Unite (sent. Sez. U. n. 30475/2019) riguardo ai rapporti tra Testo Unico stupefacenti e legge n. 242/2016, richiamando che la legge 242/2016 tutela specifiche coltivazioni per usi agroindustriali e non autorizza la commercializzazione di inflorescenze, foglie, olio e resina. Il Tribunale ha logicamente motivato che: il peso e lo stato di essicazione del materiale sequestrato, la sua suddivisione e il confezionamento (involucri termosaldati), l'assenza della documentazione prevista dall'art. 3 L. 242/2016 e l'attività economica dell'indagato (partita IVA nel settore edilizio) sono incompatibili con una coltivazione lecita avviata alla data indicata; tali elementi sono significativi di destinazione a fini di spaccio e indicativi di abitualità e inserimento in circuito criminale, giustificando il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, commi 1 e 4; art. 14; art. 26; art. 27
Il T.U. incrimina la coltivazione delle varietà di cannabis incluse nella tabella II; tuttavia alcune eccezioni e limiti di utilizzazione sono contemplate per attività industriali regolate da norme specifiche. La coltivazione destinata a prodotti non consentiti dal regime agroindustriale può integrare reato ex art. 73.
Legge 22 dicembre 2016, n. 242
art. 1, comma 2; art. 2; art. 3; art. 4 (commi 5 e 7)
La legge disciplina la coltivazione 'agroindustriale' della canapa, definendone gli ambiti d'uso leciti (fibre e usi industriali/ agroalimentari specifici) e prevedendo tutele per l'agricoltore in caso di THC superiore ai limiti per cause involontarie; non autorizza la commercializzazione di infiorescenze, foglie, olio o resine a fini stupefacenti.
Codice di procedura penale
art. 192, commi 2-4; art. 273; art. 274; art. 292; art. 546
Disciplina i criteri probatori e le misure cautelari: per l'adozione delle misure è sufficiente la 'qualificata probabilità' (gravi indizi) e il riesame deve motivare secondo i parametri dell'art. 292 c.p.p.; in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della logica e completezza della motivazione, non alla rivalutazione dei fatti.
Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80)
modifica art. 2 L. 242/2016 (richiamata nel provvedimento)
Modifica richiamata ma non introduttiva di norme più favorevoli rispetto al periodo dei fatti; pertanto, per la decisione, si è fatto riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U., sent. n. 30475 del 30/05/2019 (Castignani)
Principio chiave: la legge 242/2016 delimita coltivazioni lecite per usi agroindustriali; le soglie di THC tutelano l'agricoltore ma non autorizzano la commercializzazione di derivati non previsti dalla legge; anche derivati con THC sotto soglie possono integrare reato se destinati a uso stupefacente, salvo verifica concreta della capacità drogante.
Massime di principio
- La legge n. 242/2016 tutela specifiche coltivazioni di canapa per usi agroindustriali e non costituisce una 'licenza' generale alla produzione o vendita di infiorescenze, foglie, oli o resine; la commercializzazione di tali prodotti al di fuori degli usi elencati può integrare reato anche con THC inferiore alle soglie previste dalla legge.
- In materia di misure cautelari la Cassazione non riesamina i fatti o il peso degli indizi: verifica solo che il giudice di merito abbia fornito motivazione adeguata, logica e completa sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari; censure che richiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Per dimostrare la liceità di coltivazioni di canapa è importante produrre documentazione formale e completa (iscrizioni, comunicazioni SUAP, autorizzazioni, accordi commerciali, registrazioni contabili) e prove sulla destinazione industriale dei prodotti; l'assenza di tali elementi indebolisce la tesi difensiva.
- Elementi indiziari quali consistente quantitativo di materiale, stato di essicazione, confezionamento in dosi, modalità di occultamento e assenza di documentazione tecnica/contrattuale possono legittimamente far ritenere la destinazione allo spaccio e giustificare esigenze cautelari (pericolo di reiterazione).
- Le soglie di THC previste dalla legge 242/2016 tutelano l'agricoltore ma non costituiscono di per sé un'assoluzione: occorre anche valutare la destinazione del prodotto e la concreta offensività/capacità drogante della sostanza.
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