Cassazione Civile, Ordinanza n. 12323/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta nel 1998 da più soggetti per ottenere, in via principale, l'accertamento dell'efficacia traslativa di un contratto di compravendita di un immobile del quale avevano già conseguito il possesso; in subordine chiedevano l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; in ulteriore subordine la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. Si costituivano gli aventi causa del venditore e la società intestataria del bene, che eccepiva l'inopponibilità del contratto nei propri confronti e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione del bene. Dopo alterne vicende di merito e di rinvio, in cassazione i soccombenti hanno impugnato la sentenza di appello limitatamente alla quantificazione dell'indennità di occupazione. Il motivo deduceva violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., carenza assoluta di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale aveva confermato una quantificazione risalente al 2005, con compensazione tra credito per migliorie e credito per occupazione illegittima, senza considerare che per i dodici anni successivi alla sentenza di primo grado l'occupazione si era protratta e aveva fatto maturare ulteriori importi a titolo di indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha rilevato che la Corte di appello aveva omesso di considerare l'incidenza del tempo ulteriore trascorso dopo la sentenza di primo grado sulla quantificazione dell'indennità da occupazione illegittima, rendendo non più sostenibile la precedente compensazione tra i crediti per occupazione e per migliorie sulla base delle ragioni adottate all'epoca. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata sul punto e rinviato alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, affinché provveda a un nuovo aggiornamento della quantificazione dell'indennità fino all'effettivo rilascio, applicando i criteri indicati da Cass. SU 33645/2022, e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato come domanda subordinata di esecuzione in forma specifica del preliminare, senza decisione sul punto nel giudizio di legittimità
art. 2043 c.c.
evocato dal ricorrente come parametro della censura relativa all'indennità per occupazione illegittima
art. 2056 c.c.
evocato dal ricorrente come parametro della censura relativa alla liquidazione del danno da occupazione
art. 1226 c.c.
richiamato dalla Corte territoriale quale base della liquidazione equitativa e della compensazione tra crediti da occupazione illegittima e crediti per migliorie
Massime di principio
- Quando la quantificazione di un'indennità o di un danno dipende dalla protrazione nel tempo di una condotta illecita o comunque fonte di obbligazione risarcitoria, il giudice deve considerare l'intero arco temporale rilevante fino alla cessazione effettiva della situazione dannosa, non potendo cristallizzare la liquidazione su una stima ormai datata.
- La compensazione tra crediti contrapposti, se fondata su una valutazione equitativa, deve essere riesaminata se il fatto generatore del credito continua a produrre effetti per un periodo successivo significativo rispetto alla data della precedente liquidazione.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve adeguare la quantificazione al mutato quadro fattuale sopravvenuto e ai criteri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopravvenuta, quando ciò sia compatibile con i limiti del rinvio.
- L'omessa considerazione di un periodo ulteriore di occupazione che incide direttamente sull'an e sul quantum del credito integra un vizio idoneo a travolgere la statuizione sulla liquidazione del danno o dell'indennità.
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