Cassazione Penale, Sentenza n. 32954/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime di sorveglianza speciale ex art. 41-bis Ord. pen. Il ricorrente deduce che il provvedimento sia stato illegittimamente adottato in costanza di un procedimento incidentale di ricusazione promosso dallo stesso nei confronti del Presidente del Collegio giudicante, sostenendo la violazione delle norme che vietano al giudice ricusato di pronunciare decisioni (richiamo a art. 37 co.2 c.p.p. e norme procedurali pertinenti).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il divieto per il giudice ricusato di pronunciare opera fino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto della ricusazione, e che ogni provvedimento che definisca la "regiudicanda" è ricompreso nel divieto. Tuttavia la mancata definizione con esito di accoglimento del procedimento incidentale esclude la nullità del provvedimento impugnato: la decisione emessa in costanza del divieto conserva validità se la ricusazione viene dichiarata inammissibile o rigettata dall'organo competente, mentre è nulla solo se la ricusazione è accolta. La sentenza segnala inoltre l'assenza di documentazione probatoria sulla effettiva proposizione della ricusazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Norma sostanziale che disciplina il regime di detenzione cui si riferisce la proroga impugnata; la decisione impugnata riguarda l'applicazione di tale regime.
art. 37 comma 2 c.p.p.
Stabilisce il divieto per il giudice ricusato di pronunciare sentenza fino alla decisione sulla ricusazione; il giudice evidenzia che il divieto impedisce la decisione fino all'esito, ma la sanzione per la violazione è l'annullabilità solo se la ricusazione viene accolta
artt. 37 e ss. c.p.p. (procedura di ricusazione)
Cornice normativa dell'istituto della ricusazione; la Corte illustra il regime sanzionatorio e la funzione di garanzia dell'istituto
art. 38 comma 3 e art. 41 comma 1 c.p.p.
Richiamate in relazione all'onere di deposito e di dichiarazione in cancelleria per la proposta della ricusazione; la mancata documentazione può compromettere l'efficacia della censura
art. 40 c.p.p.
Individua l'organo competente a decidere sulla ricusazione; la decisione di tale organo determina l'effetto del divieto sul procedimento principale
art. 606 lett. b) e c) c.p.p.
Norme richiamate come fondamento formale del motivo di cassazione (violazione di legge e mancata motivazione) ma la Corte le ritiene non sussistenti nel caso concreto
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di proposizione di ricorso infondato; applicata per condannare il ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui non può escludersi la sussistenza di ipotesi di colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la condanna pecuniaria
Sezioni Unite n. 23122/2011 (Tanzi)
Giurisprudenza riferita sul principio che rientrano nel divieto tutte le decisioni idonee a definire la regiudicanda; usata per chiarire il campo di applicazione del divieto
Sez. 6 n. 48560/2009 (Di Napoli)
Richiamata in relazione ai requisiti formali per la proposizione della ricusazione e alla necessità di documentazione
Massime di principio
- La proposizione di una ricusazione sospende il potere del giudice ricusato di decidere fino all'esito del procedimento incidentale, ma un provvedimento adottato in costanza della ricusazione non è automaticamente nullo: resterà valido se la ricusazione viene dichiarata inammissibile o rigettata e sarà nullo solo se la ricusazione viene accolta.
- Per far valere efficacemente la ricusazione e gli eventuali effetti sul procedimento principale è fondamentale rispettare le formalità di deposito e dichiarazione previste dagli artt. 38 e 41 c.p.p. e conservare la documentazione che attesti la proposizione dell'istanza.
- Se si ritiene che un provvedimento emesso da un giudice poi ritenuto ricusato sia illegittimo, l'annullabilità/nullità del provvedimento dipende dall'esito del rimedio incidentale: senza pronuncia di accoglimento della ricusazione, il rimedio principale difficilmente otterrà l'annullamento.
- Chi impugna deve documentare adeguatamente sia la proposizione della ricusazione sia gli eventuali effetti sul processo; l'assenza di prova sul deposito può determinare l'inammissibilità o il rigetto del gravame.
- Attenzione alle conseguenze economiche: ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.); valutare l'adeguatezza e la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
- Se si vuole impedire l'adozione di provvedimenti in pendenza di ricusazione, è opportuno sollecitare espressamente la sospensione del procedimento principale e documentare la richiesta, o rivolgersi tempestivamente all'organo competente a decidere sulla ricusazione.
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