Cassazione Penale, Sentenza n. 47538/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare carceraria disposta dal GIP per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) e all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 41). Il ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 273 c.p.p. circa l'assenza di gravità indiziaria per la partecipazione al sodalizio criminale (mancanza di elementi concreti, affidamento su dichiarazioni non corroborate del collaboratore Francesco Greco e assenza di riscontri nelle intercettazioni); 2) violazione dell'art. 649 c.p.p. relativo al principio del ne bis in idem per precedente patteggiamento del 15/06/2020; 3) violazione dell'art. 274 c.p.p. circa le esigenze cautelari (pericolo di recidiva e temporaneità dei fatti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo al capo 1) (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) per vizi logico-giuridici della motivazione del tribunale del riesame: la decisione di merito aveva adottato una presunzione astratta secondo la quale ogni attività di spaccio nel territorio di Cosenza sarebbe automaticamente riconducibile al sodalizio, senza adeguati riscontri individualizzanti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni di collaboratori devono essere corroborate da riscontri estrinseci idonei a individualizzare la responsabilità e ha ritenuto carente la prova di un vincolo durevole e consapevole tra il ricorrente e l'organizzazione. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sulla misura cautelare rispetto al capo 1). Le altre censure sono state ritenute non decidibili in questa sede o manifestamente infondate: l'eccezione del ne bis in idem è stata respinta per mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte del ricorrente; alcune questioni di merito sono risultate precluse.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Rilevato come norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiede che per ascrivere la partecipazione siano dimostrati vincoli durevoli, l'uso delle risorse dell'organizzazione e la coscienza e volontà di farne parte.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; applicata al capo 41), con rilievo che le contestazioni devono avere riscontri fattuali precisi (es. impossibilità di attribuire cessione a persona detenuta).
art. 273 c.p.p.
Regola la gravità indiziaria per l'applicazione di misure cautelari; la Corte interpreta che le dichiarazioni accusatorie di collaboratori sono idonee solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti.
art. 274 c.p.p.
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte sottolinea che il pericolo di recidiva deve essere motivato logicamente e non basato su presunzioni astratte riguardo a rapporti di fornitura o debiti non connessi alla partecipazione associativa.
art. 649 c.p.p.
Norma sul giudicato e sulla improcedibilità per precedente condanna; la Corte osserva che chi solleva il vizio di ne bis in idem ha l'onere di fornire elementi idonei a verificare l'identità del fatto, e che tale verifica non può essere soddisfatta solo con la consultazione del casellario senza adeguata allegazione.
Massime di principio
- Per disporre o confermare misure cautelari per reati associativi non è sufficiente collegare l'imputato al mercato territoriale: occorrono elementi concreti che dimostrino vincolo durevole, consapevolezza e volontà di partecipare all'organizzazione.
- Le dichiarazioni di collaboratori o coindagati integrano gravi indizi solo se corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; il giudice cautelare deve motivare come tali dichiarazioni siano attendibili e verificate da elementi oggettivi.
- Non è ammissibile fondare la gravità indiziaria su presunzioni astratte che riconducono automaticamente ogni episodio di spaccio a un unico sodalizio locale.
- Chi eccepisce il ne bis in idem ha l'onere di allegare e documentare l'identità del fatto in modo da permettere al giudice la verifica; la sola indicazione del precedente patteggiamento senza elementi probatori non è sufficiente.
- In sede di riesame e in Cassazione non si può sostituire il libero convincimento del giudice di merito con una diversa valutazione di merito, ma è possibile annullare provvedimenti che presentino vizi logico-giuridici nella motivazione delle esigenze cautelari.
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