Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47537/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della misura cautelare carceraria applicata per i reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. n. 309/1990) contestando: 1) la carenza e il vizio logico-giuridico della motivazione relativa al capo 1) (adesione all'associazione dedita al narcotraffico), in quanto il Tribunale avrebbe fondato la gravità indiziaria su una presunzione astratta secondo cui ogni attività di spaccio nel territorio cosentino equivale a partecipazione al sodalizio, e sull'indagine incentrata sulle dichiarazioni del collaboratore Francesco Greco senza riscontri esterni sufficienti; 2) la violazione del principio del giudicato rispetto al capo 35), sostenendo che una sentenza di patteggiamento in altro procedimento avrebbe dimostrato l'autonomia del soggetto Fiore e l'estraneità del ricorrente; 3) omissione di motivazione ai sensi dell'art. 292, lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo relativo al capo 1) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, indicando che la motivazione del riesame era viziata da presunzioni generiche e mancava di riscontri concreti a collegare stabilmente il ricorrente all'associazione. La Corte ha ricordato che le dichiarazioni di coindagati o collaboratori possono integrare gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti. Le restanti censure sono state ritenute inammissibili: la doglianza relativa al capo 35) è stata considerata generica e quindi inidonea in cassazione, mentre l'eccezione sulla violazione dell'art. 292, lett. c) c.p.p. è preclusa perché non sollevata davanti al Tribunale del riesame. Conseguentemente l'ordinanza viene annullata e rinviata per nuovo giudizio sul capo 1).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma penale sulla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama che la partecipazione richiede prova della stabile adesione, della volontà di far parte dell'organizzazione e dell'uso delle risorse dell'organizzazione, non potendo essere dedotta da presunzioni astratte.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sullo spaccio e sulla detenzione a fini di spaccio, menzionata come contestazione per singoli episodi di cessione e detenzione; utile per distinguere singoli episodi di spaccio dall'adesione associativa.

  • codice penale, art. 416-bis

    Richiamato in riferimento a ipotesi associative aggravate (organizzazione mafiosa o similare); la Corte evidenzia la necessità di collegare concretamente l'indagato alla struttura associativa.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Disposizione sul gravame indiziario necessario per le misure cautelari; la Corte ricorda che i gravi indizi devono essere fondati su elementi coerenti e, se derivanti da dichiarazioni di terzi, corredati da riscontri esterni.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Riferito alle modalità di valutazione delle misure cautelari e dei presupposti per l'applicazione, nel quadro dell'istruttoria e motivazione del riesame.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Norma procedurale richiamata nelle censure relative alla motivazione e alla motivazione del giudice di merito; la Corte effettua il controllo sulla adeguatezza logico-giuridica della motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 292, lett. c)

    Disposizione sulla motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte ha escluso l'esame di tale eccezione in cassazione perché non sollevata in sede di riesame (preclusione).

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173

    Richiesto per la sintesi dei motivi di ricorso; menzionato in relazione alla forma di esposizione dei motivi in cassazione.

Massime di principio

  • Per applicare misure cautelari per associazione criminale è necessario dimostrare un vincolo durevole e la consapevole adesione dell'indagato al progetto criminoso; non basta la mera partecipazione a singole cessioni di stupefacenti.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o coindagati possono costituire gravi indizi solo se sono intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri esterni individualizzanti; l'assenza di tali riscontri può determinare l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
  • Non è ammissibile, in sede di motivazione cautelare, adottare presunzioni generiche che colleghino automaticamente ogni episodio di spaccio territoriale a un'associazione criminale senza elementi concreti e specifici.
  • Le questioni che richiedono accertamenti di fatto e che sono state svolte in modo generico in cassazione sono inammissibili: le doglianze devono essere specifiche e adeguatamente documentate già nel ricorso.
  • Eccezioni procedurali o di motivazione non sollevate nel giudizio di merito (tribunale del riesame) sono precluse in sede di legittimità; è necessario sollevare tempestivamente tali profili per poterli vedere esaminati dalla Cassazione.
  • In caso di annullamento per vizio di motivazione la Corte può disporre il rinvio per un nuovo esame, invitando il giudice di merito a motivare nuovamente la decisione in modo completo ed immune da vizi logico-giuridici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.