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Sentenza

Sentenza n. 1572/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 261/2023.

Giustizia amministrativa202401729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano che accertava la responsabilità di Fintecna S.p.a. e Speedline S.r.l. per l'inquinamento storico del sito ex Speedline ed ex Aluminia e ordinava la bonifica e la presentazione del piano di caratterizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Provincia aveva impugnato la sentenza del TRGA di Bolzano che aveva annullato l'ordinanza di bonifica, sostenendo che l'art. 1, comma 488, l. n. 296/2006 configurasse una successione a titolo universale di Ligestra S.r.l. nei rapporti attivi e passivi di Alumix S.p.a., poi trasferiti attraverso successive incorporazioni a Fintecna S.p.a., compresa la responsabilità per la contaminazione ambientale. Deduceva inoltre errori di fatto e di diritto, violazione dell'art. 112 c.p.c., errata valorizzazione della situazione patrimoniale di riferimento, inopponibilità degli eventuali errori della perizia di trasferimento, applicabilità dell'art. 2495 c.c. e dei principi in materia di abuso della personalità giuridica e del principio chi inquina paga, nonché questioni di legittimità costituzionale e compatibilità europea della disciplina. Fintecna aveva riproposto i motivi di primo grado non esaminati, contestando il nesso causale, l'elemento soggettivo, l'insufficienza dell'istruttoria, la retroattività della responsabilità, l'imputazione della contaminazione alla sola qualità di proprietaria e la mancata ripartizione pro quota della responsabilità. Contestava altresì l'obbligo di presentare il piano di caratterizzazione, ritenendolo irragionevole alla luce di precedenti attività di bonifica svolte da terzi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l'eccezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze contro la chiamata in causa iussu iudicis, ritenendo che l'art. 28, comma 3, c.p.a. attribuisca al giudice amministrativo un'ampia valutazione di opportunità e che tale intervento sia ammissibile anche in appello, in assenza di una deroga espressa nell'art. 97 c.p.a. L'appello della Provincia è stato accolto sui primi due motivi. Il Collegio ha riformato la qualificazione operata dal TRGA, ritenendo che l'art. 1, comma 488, l. n. 296/2006 abbia disposto il trasferimento dell'intero patrimonio di Alumix, con ogni componente attiva e passiva, e l'estinzione della società trasferente: si tratta quindi di una successione a titolo universale, non limitata ai rapporti indicati nella situazione patrimoniale o nella stima dei periti. La separazione dei patrimoni prevista dal comma 491 non esclude il carattere universale della successione. Fintecna, quale avente causa attraverso le successive operazioni societarie, risponde pertanto della contaminazione storica imputabile ad Aluminia. Sono stati dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello e le questioni costituzionali ed europee. Esaminando i motivi di primo grado riproposti da Fintecna, il Collegio li ha respinti. Il nesso causale è stato ritenuto provato secondo il criterio del più probabile che non, sulla base degli accertamenti tecnici che collegavano la contaminazione ai lavori di riconversione e riempimento realizzati alla fine degli anni Ottanta. La mancata partecipazione della società agli accertamenti non è stata ritenuta decisiva, poiché le risultanze tecniche non erano state contestate specificamente sotto il profilo scientifico. Le concause anteriori non escludono il nesso causale, salvo una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. È stata inoltre accertata la partecipazione attiva di Aluminia alla progettazione, autorizzazione ed esecuzione della riconversione industriale, sicché la responsabilità non derivava dalla mera proprietà dell'area. Sussisteva anche l'elemento soggettivo della colpa, desunto dall'avvio dei lavori prima del titolo edilizio e dalla violazione della disciplina allora vigente sul deposito di rifiuti nel suolo. La responsabilità di Fintecna e Speedline è stata ritenuta solidale, senza necessità di una ripartizione pro quota nell'ordinanza, restando salvo il regresso interno in proporzione ai rispettivi contributi. È stato infine ritenuto legittimo l'ordine di predisporre il piano di caratterizzazione: la bonifica volontariamente intrapresa da terzi riguardava solo parte del sito e non impediva all'amministrazione di individuare il responsabile né di imporgli gli interventi necessari, da aggiornare tenendo conto delle bonifiche già effettuate. La sentenza di primo grado è stata riformata, il ricorso originario di Fintecna è stato respinto e le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.

    Nel processo amministrativo l'intervento per ordine del giudice dipende da una valutazione discrezionale di opportunità e può essere disposto anche in appello.

  • art. 38 c.p.a.

    Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

    Le norme generali del processo amministrativo si applicano al giudizio d'appello salvo deroga espressa.

  • art. 97 c.p.a.

    La disciplina dell'intervento volontario in appello non esclude implicitamente l'intervento iussu iudicis previsto dall'art. 28, comma 3, c.p.a.

  • art. 1, commi 488, 490 e 491, l. n. 296/2006

    Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM.

    Il trasferimento dell'intero patrimonio, accompagnato dall'estinzione della società trasferente, configura una successione a titolo universale comprensiva delle responsabilità ambientali; la situazione patrimoniale e la stima dei periti non limitano l'oggetto della successione ai soli rapporti ivi indicati. La separazione patrimoniale dell'asse trasferito non esclude la natura universale della successione.

  • art. 41, commi 1 e 2, c.p.

    Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

    Le concause anteriori o contestuali non interrompono il nesso causale; lo interrompe soltanto una causa sopravvenuta autonoma e da sola sufficiente a determinare l'evento.

  • art. 2055 c.c.

    Ai fini della responsabilità solidale ... è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone.

    Quando più condotte autonome concorrono causalmente a un unico danno ambientale, la responsabilità verso il danneggiato è solidale, salva la ripartizione interna e il regresso tra corresponsabili.

  • art. 244, comma 4, d.lgs. n. 152/2006

    L'amministrazione interviene direttamente quando il responsabile non è individuabile e non provvedono il proprietario del sito o altro soggetto interessato; l'individuazione del responsabile consente di imporre a quest'ultimo gli interventi di bonifica.

  • artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006

    La disciplina della bonifica consente di imporre al responsabile dell'inquinamento la predisposizione degli interventi necessari, compreso il piano di caratterizzazione.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    La parte appellata può riproporre in appello i motivi di primo grado non esaminati dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Il trasferimento, previsto dall'art. 1, comma 488, l. n. 296/2006, dell'intero patrimonio di una società in liquidazione coatta, con ogni componente attiva e passiva, unitamente all'estinzione della società trasferente, configura una successione a titolo universale comprensiva della responsabilità per l'inquinamento causato dal dante causa. La successione non è limitata ai rapporti elencati nella situazione patrimoniale o nella stima dei periti.
  • La separazione del patrimonio trasferito da quello proprio della società trasferitaria non esclude la natura universale della successione, incidendo sul regime patrimoniale e sulla responsabilità interna, ma non sull'estensione soggettiva delle situazioni giuridiche trasferite.
  • Nel processo amministrativo l'intervento per ordine del giudice può essere disposto anche in appello quando il giudice lo ritenga opportuno per acquisire il punto di vista di un soggetto coinvolto nella vicenda, poiché l'art. 97 c.p.a. disciplina l'intervento volontario senza derogare espressamente all'art. 28, comma 3, c.p.a.; tale intervento non viola di per sé il divieto di nova né il doppio grado di giudizio quando non siano formulate domande nei confronti del terzo.
  • In materia di responsabilità ambientale, il nesso causale può essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, mediante la comparazione delle ipotesi causali alternative; non è necessaria la certezza scientifica. La presenza di concause anteriori o contestuali non esclude la responsabilità, salvo che una causa sopravvenuta sia autonoma e da sola sufficiente a produrre l'evento.
  • La responsabilità per un danno ambientale unitario imputabile a più soggetti è solidale: l'amministrazione può ordinare a ciascun corresponsabile l'integrale esecuzione degli obblighi di ripristino, senza dover previamente determinare la quota individuale, restando salva l'azione di regresso nei rapporti interni.
  • L'assunzione volontaria della bonifica da parte del proprietario o di altro soggetto non responsabile, anche se parzialmente eseguita, non impedisce all'amministrazione di individuare successivamente l'autore dell'inquinamento e di imporgli la prosecuzione degli interventi necessari, tenendo conto delle attività già svolte.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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