Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26752/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura e installazione di un ascensore. In primo grado il tribunale aveva respinto sia la domanda della società fornitrice di pagamento del saldo del corrispettivo, sia la riconvenzionale della controparte diretta a ottenere l’adempimento in forma specifica o il risarcimento dei danni da inadempimento. La società fornitrice aveva poi proposto appello principale, mentre la controparte aveva proposto appello incidentale e aveva eccepito la tardività dell’impugnazione principale. La Corte d’appello ha ritenuto tardivo l’appello principale perché la sentenza di primo grado era stata notificata validamente, anche presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934, con decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c. dalla prima notificazione perfezionatasi. Nel ricorso per cassazione la società fornitrice ha dedotto, con un primo motivo formalmente qualificato come violazione di legge, che la notificazione della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve perché il proprio difensore avrebbe indicato un indirizzo PEC nelle difese di primo grado; con ciò, in sostanza, ha contestato l’accertamento di fatto della Corte d’appello sull’assenza di tale indicazione, veicolando un vizio revocatorio. Con il secondo e il terzo motivo ha inoltre lamentato nullità della sentenza e del procedimento e vizi motivazionali, ma in modo confuso e non specifico, richiamando anche un parametro motivazionale non applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la doglianza investiva non una violazione di legge ma un preteso errore di fatto dell’appello sull’indicazione o meno della PEC del difensore, errore eventualmente deducibile solo con revocazione e non con ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che la sentenza d’appello aveva accertato la validità della notifica della sentenza di primo grado presso la cancelleria del tribunale, essendo il Comune del difensore fuori dal circondario, e aveva quindi correttamente fatto decorrere il termine breve per impugnare dalla prima notificazione perfezionata. I restanti due motivi sono stati giudicati incomprensibili e comunque privi della specificità richiesta, con censure affastellate e non idonee a soddisfare l’art. 366 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 326 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare dalla data della prima notificazione validamente perfezionata.

  • art. 82 r.d. n. 37/1934

    Quando il difensore ha domicilio fuori dal circondario del tribunale, la notificazione della sentenza può essere eseguita presso la cancelleria del giudice di primo grado.

  • art. 365 c.p.c.

    La specialità della procura per il ricorso per cassazione può risultare dalla collocazione a margine del ricorso, salvo evidente non riferibilità al giudizio di cassazione.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti, dopo la riforma, è valutata anche alla luce della sua collocazione topografica ai fini della specialità richiesta per il giudizio di cassazione.

  • art. 1367 c.c.

    Nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che consenta all’atto di produrre effetti, secondo il principio di conservazione.

  • art. 159 c.p.c.

    Concorre, insieme al principio di conservazione, a privilegiare l’interpretazione utile della procura nei casi dubbi.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio non è deducibile con il ricorso per cassazione, ma con il rimedio della revocazione.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e intellegibili; censure confuse o affastellate sono inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro dell’importo aggiuntivo dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo formalmente rubricato come violazione di legge non può essere utilizzato per introdurre un vizio revocatorio o contestazioni di mero fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    Il richiamo al vizio motivazionale deve essere coerente con il regime temporale applicabile; un parametro non più vigente rende la censura inidonea.

Massime di principio

  • La contestazione di un accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, quando si traduce nella deduzione di un errore percettivo del giudice, non è deducibile con il ricorso per cassazione ma, ove ne ricorrano i presupposti, con la revocazione per errore di fatto.
  • La notificazione della sentenza di primo grado effettuata secondo le forme consentite dalla legge fa decorrere il termine breve di impugnazione dalla prima notifica validamente perfezionata.
  • La procura al ricorso per cassazione può reputarsi speciale anche per effetto della sua collocazione a margine del ricorso e va interpretata in senso conservativo, salvo che emerga in modo evidente la sua estraneità al giudizio di cassazione.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, intelligibili e autosufficienti; censure confuse, cumulative o non chiaramente riferibili a un preciso vizio denunciato sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione non può essere costruito come riesame del merito o del compendio fattuale del giudizio di appello, ma deve colpire errori di diritto o vizi processuali nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.