Regolamento (UE) 2026/1963
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo alla determinazione del tipo di prove che gli importatori devono fornire per comprovare il paese di fusione e colata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce quali documenti gli importatori devono presentare per dimostrare il paese di fusione e colata e il numero di colata dei prodotti siderurgici soggetti al regolamento (UE) 2026/1384. Il certificato del produttore costituisce la prova principale; in caso di informazioni mancanti o di sua indisponibilità possono essere utilizzati documenti complementari o, temporaneamente, documenti alternativi autonomi. Le autorità doganali effettuano controlli documentali e rifiutano l’importazione se il paese di fusione e colata non è dichiarato con prove adeguate.
Prove documentali per comprovare il paese di fusione e colata e il numero di colata dell’acciaio importato nell’Unione
Ambito di applicazione
Si applica, dal 1º ottobre 2026, agli importatori dei prodotti siderurgici rientranti nelle categorie dell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384, al momento della loro importazione nell’Unione. Gli importatori devono fornire, di regola, un certificato del produttore contenente il paese di fusione e colata e il numero di colata. Dal 1º ottobre 2026 al 30 settembre 2027 sono ammesse, come prove autonome in assenza del certificato del produttore, determinate categorie di documenti alternativi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La mancata dichiarazione corredata da prove verificabili comporta il rifiuto dell’importazione.
Prove per il paese di fusione e colata dell’acciaio importato
Il regolamento di esecuzione disciplina la documentazione necessaria per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti siderurgici importati nell’Unione, in attuazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2026/1384. La misura si inserisce nel quadro volto ad affrontare la sovracapacità globale nel mercato siderurgico, anche mediante il monitoraggio del luogo in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente prodotti allo stato liquido e successivamente colati nel primo stato solido.
Ambito di applicazione
Le regole riguardano gli importatori dei prodotti siderurgici appartenenti alle categorie indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384. L’obbligo opera al momento dell’importazione nell’Unione e si applica in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Per «paese di fusione e colata» si intende il luogo originario in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida all’interno di un forno per la fabbricazione dell’acciaio o della ghisa e successivamente colati nel loro primo stato solido dopo la fusione, compresa la rifusione dei rottami.
Certificato del produttore
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che l’importatore deve fornire un certificato del produttore contenente entrambe le informazioni seguenti:
- il paese di fusione e colata;
- il numero di colata dell’acciaio importato.
Il certificato del produttore costituisce la prova principale, in quanto è indicato come il documento maggiormente riconosciuto dagli operatori e già richiesto, per l’esportazione di acciaio, da alcuni paesi non appartenenti all’Unione. Il regolamento non istituisce un modello armonizzato di certificato.
Documenti complementari
Se il certificato del produttore è disponibile ma non contiene il paese di fusione e colata o il numero di colata, l’articolo 1, paragrafo 2, consente alle autorità doganali di considerare documenti complementari, purché contengano le informazioni mancanti, le seguenti categorie documentali:
- fatture;
- bolle di consegna;
- certificati di qualità;
- clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti;
- dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
- documenti di contabilità analitica e di produzione;
- documenti doganali del paese esportatore;
- corrispondenza commerciale;
- descrizioni di prodotto.
La documentazione complementare deve essere idonea a colmare la specifica lacuna informativa del certificato del produttore, relativa al paese di fusione e colata o al numero di colata.
Prove autonome in assenza del certificato
In via temporanea, qualora non sia possibile fornire un certificato del produttore, l’articolo 1, paragrafo 3, permette di utilizzare come prove autonome le medesime categorie di documenti elencate al paragrafo 2. In questo caso ciascuna prova, o il complesso documentale presentato, deve contenere sia il paese di fusione e colata sia il numero di colata.
La possibilità di ricorrere a prove autonome è limitata al periodo compreso tra il 1º ottobre 2026 e il 30 settembre 2027. La disciplina transitoria mira a consentire agli operatori economici di adeguare progressivamente le proprie procedure documentali prima di un’eventuale limitazione dell’elenco delle prove ammissibili.
Controlli doganali
Quando l’importatore si avvale dei documenti complementari o delle prove autonome previste dall’articolo 1, le autorità doganali procedono a controlli documentali sulle informazioni e sulle prove giustificative presentate, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.
Il paese di fusione e colata deve essere dichiarato mediante i codici documento TARIC, secondo l’articolo 2, paragrafo 2. L’assenza del certificato del produttore o il ricorso a documenti alternativi può quindi comportare verifiche più approfondite e, secondo i considerando, un possibile ritardo nell’accesso al contingente tariffario pertinente fino alla conclusione dei controlli.
Mancata dichiarazione e rifiuto dell’importazione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, la mancata dichiarazione del paese di fusione e colata accompagnata da prove verificabili adeguate comporta il rifiuto dell’importazione.
La conseguenza opera quando l’importatore non presenta una documentazione conforme agli articoli 1 e 2. L’obbligo di trasparenza non è pertanto meramente informativo, ma costituisce una condizione per l’accettazione dell’importazione da parte delle autorità doganali.
Finalità e riesame dell’elenco delle prove
Il regolamento mira a migliorare la tracciabilità dell’acciaio importato e a consentire alla Commissione di acquisire informazioni più precise sulla catena di approvvigionamento siderurgica dell’Unione. Tali informazioni possono essere utilizzate per valutare gli sviluppi strategici previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), e dall’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/1384.
La Commissione dovrebbe riesaminare costantemente l’elenco delle prove relative al paese di fusione e colata e può adeguarlo in qualsiasi momento, in particolare qualora evolvano le prove disponibili e risulti necessario modificare gli obblighi documentali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione è indicata al 31 agosto 2026; l’applicazione generale decorre dal 1º ottobre 2026.
La disciplina sulle prove autonome sostitutive del certificato del produttore, prevista dall’articolo 1, paragrafo 3, è applicabile esclusivamente dal 1º ottobre 2026 al 30 settembre 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Obbligo di certificato del produttore
L’articolo 1, paragrafo 1, impone agli importatori dei prodotti rientranti nelle categorie dell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384 di fornire, al momento dell’importazione nell’Unione, un certificato del produttore contenente il paese di fusione e colata e il numero di colata dell’acciaio importato.
Documenti complementari al certificato
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, se il certificato del produttore non contiene il paese di fusione e colata o il numero di colata, le autorità doganali possono considerare complementari documenti contenenti le informazioni mancanti: fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, documenti di contabilità analitica e di produzione, documenti doganali del paese esportatore, corrispondenza commerciale e descrizioni di prodotto.
Prove autonome in assenza del certificato
L’articolo 1, paragrafo 3, consente alle autorità doganali di considerare come prove autonome gli stessi documenti indicati al paragrafo 2, purché contengano sia il paese di fusione e colata sia il numero di colata. Tale possibilità si applica esclusivamente dal 1º ottobre 2026 al 30 settembre 2027.
Controlli documentali e codici TARIC
Quando il paese di fusione e colata è comprovato mediante documenti complementari o autonomi, le autorità doganali effettuano controlli documentali sulle informazioni e sulle prove giustificative. Il paese di fusione e colata deve essere dichiarato mediante i codici documento TARIC.
Conseguenze della mancata conformità
La mancata dichiarazione del paese di fusione e colata accompagnata da prove verificabili adeguate, secondo gli articoli 1 e 2, comporta il rifiuto dell’importazione da parte delle autorità doganali.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º ottobre 2026. L’articolo 1, paragrafo 3, relativo alle prove autonome sostitutive del certificato del produttore, si applica soltanto dal 1º ottobre 2026 al 30 settembre 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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