Sentenza n. 154/2026 - Brescia, Sezione 1
PER L'ANNULLAMENTO - del diniego del 31.5.2022, avente ad oggetto avente ad oggetto: “SOCIETA' AGRICOLA LA CANOVA DI PAGANI GUALTIERO E F.LLI S.S. CUAA 02162760983 Prot. N. 2021-ADERISC-3842307 del 19/11/2021” Racc. n.61860981730-5 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e - Per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata e ricalcolarlo in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19. - Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009. - Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela relativo al prelievo supplementare per l’annata agraria 2006/2007
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il diniego di AGEA sull’istanza di autotutela presentata ai sensi della legge n. 228/2012, chiedendo il ricalcolo del prelievo supplementare per l’annata 2006/2007 in conformità alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 giugno 2019, 11 settembre 2019 e 13 gennaio 2022. Ha inoltre domandato l’accertamento dell’inesistenza del debito iscritto nel Registro nazionale dei debiti, l’accertamento dell’obbligo di provvedere di AGEA e il risarcimento dei danni derivanti dal prelievo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il prelievo ai fini del ricalcolo da parte di AGEA e una sentenza dello stesso TAR Brescia che aveva annullato per illegittimità derivata gli atti della riscossione, rigettando l’eccezione di prescrizione. Ha quindi chiesto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, richiamando anche la sopravvenuta disciplina legislativa sul ricalcolo del prelievo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che l’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per recepire le sentenze della Corte di giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, l’applicazione degli interessi soltanto dal 27 giugno 2019 e l’inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Ne consegue che il diniego di autotutela impugnato è divenuto inefficace ex lege e che AGEA deve procedere alla rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. Anche alla luce delle sopravvenute sentenze di annullamento, non permane un interesse concreto e attuale all’annullamento del diniego. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, senza pronunciarsi nel merito sulle ulteriori domande di accertamento e risarcimento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda e delle sopravvenienze legislative.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69
Prevede il ricalcolo del prelievo supplementare secondo nuovi parametri, limita la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriori all’entrata in vigore della legge di conversione.
art. 10-bis della legge 10 agosto 2023, n. 103
È richiamato quale disciplina sopravvenuta diretta a recepire le sentenze della Corte di giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare.
art. 8-ter l. n. 33/2009
È richiamato in relazione al Registro nazionale dei debiti nel quale era stato iscritto il debito per prelievo supplementare.
Massime di principio
- Quando una disciplina legislativa sopravvenuta rende inefficace ex lege il provvedimento amministrativo impugnato e impone all’amministrazione di rideterminare la pretesa secondo nuovi criteri, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento del provvedimento, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta inefficacia del diniego di autotutela non equivale all’accoglimento nel merito della domanda di annullamento, ma determina la definizione processuale della controversia per carenza sopravvenuta di interesse.
- Quando la normativa sopravvenuta impone la rideterminazione di un debito amministrativo sulla base dei dati già detenuti dall’amministrazione, l’amministrazione deve procedere al ricalcolo secondo i nuovi parametri legislativi, anche se il precedente atto di diniego di autotutela non viene annullato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →