Cassazione Civile, Ordinanza n. 22560/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente contro l’avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità e compensato le spese dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione di imposta di registro e sanzioni emesso in relazione a un contratto di mutuo stipulato nel 2009 e assoggettato a imposta sostitutiva agevolata perché collegato all’acquisto di un immobile dichiarato come prima casa. L’Ufficio aveva contestato il beneficio ritenendo che, al momento del nuovo acquisto, il contribuente fosse già proprietario di un’altra abitazione nel medesimo Comune, acquistata nel 1999 con agevolazioni prima casa, e che il successivo mutamento di destinazione d’uso di tale immobile da abitazione a ufficio fosse stato strumentale ed elusivo, tanto più che in seguito la destinazione era stata nuovamente modificata. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull’agevolazione prima casa, sostenendo che, al momento della stipula, l’altro immobile non aveva più destinazione abitativa e dunque non ostava al beneficio; 2) violazione della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa allegata al TUR, assumendo che la pregressa titolarità di un immobile già trasformato in bene non abitativo non impedisse la fruizione dell’agevolazione; 3) omessa motivazione su un punto decisivo, per non avere la CTR considerato l’orientamento secondo cui l’agevolazione spetta anche se il contribuente è proprietario di altro immobile usato come studio professionale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e omessa motivazione, ma la Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbito il terzo.
art. 1, nota II-bis, tariffa parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
nel testo ratione temporis applicabile alla stipula del 2009
Ai fini dell’agevolazione prima casa rileva la non titolarità, nel Comune dell’immobile da acquistare, di un’altra casa di abitazione; per il periodo considerato non assume rilievo l’idoneità concreta dell’immobile né il suo utilizzo soggettivo, ma il solo parametro oggettivo della classificazione catastale/destinazione abitativa.
art. 1, nota II-bis, comma 1, lett. b), tariffa parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La verifica della condizione ostativa deve essere compiuta al momento dell’atto di acquisto.
art. 1, nota II-bis, comma 4, tariffa parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La dichiarazione mendace comporta recupero delle imposte in misura ordinaria e sovrattassa; nel caso esaminato la dichiarazione non è stata ritenuta mendace perché l’altro immobile aveva già perso la destinazione abitativa.
art. 16 D.L. 22 maggio 1993, n. 155
convertito in L. 19 luglio 1993, n. 249
Richiamato dal ricorrente come base normativa della propria censura, in relazione alla disciplina agevolativa applicata al mutuo collegato all’acquisto della prima casa.
Massime di principio
- Ai fini dell’agevolazione "prima casa" prevista dalla nota II-bis del TUR, ciò che conta è la situazione esistente al momento dell’atto di acquisto: se il contribuente non è titolare di un’altra casa di abitazione nel Comune, il beneficio non è precluso.
- Nella disciplina applicabile ratione temporis, il requisito ostativo è oggettivo e non dipende dall’uso concreto che il contribuente faccia dell’immobile, ma dalla sua qualificazione come abitazione.
- La pregressa fruizione del beneficio per un diverso immobile non impedisce, di per sé, una nuova agevolazione, salvo che l’Amministrazione recuperi il precedente beneficio ove ne ricorrano i presupposti di decadenza.
- Se il cambio di destinazione d’uso fa venir meno la natura abitativa dell’immobile già agevolato, l’eventuale contrasto con la disciplina fiscale deve essere perseguito tramite la revoca del precedente beneficio, non attraverso il diniego della nuova agevolazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su una lettura della norma incompatibile con il dato oggettivo della destinazione abitativa, la Cassazione può cassare e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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