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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Delibera n. 1059 del 4.6.2025, con la quale il Direttore Generale f.f. dell'Azienda USL Umbria 2, a conclusione del concorso pubblico per titoli ed esami indetto con delibere n. 1993 del 27.11.2023 e n. 119 del 28.12.2023 per la copertura a tempo indeterminato di n. 38 posti di Operatore Tecnico Specializzato Videoterminalista, indetto in forma congiunta dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria, ha approvato la graduatoria di merito e disposto l'assunzione dei vincitori, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Raffaele Ambrogi l’11 dicembre 2025: della Delibera n. 857 dell’8.12.2025, con la quale, a conclusione del concorso pubblico oggetto di odierna impugnativa il Direttore Generale dell’Azienda USL Umbria 2 ha approvato la nuova graduatoria di merito formata all’esito del riesame avviato dopo il ricevimento dell’istanza prot. 135927 dell’11.6.2025, della nuova graduatoria di merito approvata, appunto, con la delibera direttoriale n. 857/2025, insieme a tutti gli allegati, tra cui, salvo altri, il documento istruttorio e, se diversa da questo, la proposta di delibera di cui all’atto n. 2262 del 4.12.2025, allo stato ignota; di tutti gli atti in cui si è articolato il procedimento di riesame, inclusi, salvo altri, le note prot. n. 160115 dell’11.7.2025 e prot. n. 162872 del 15.7.2025 ed il verbale prot. n. 166790 del 21.7.2025 relativo alla seduta tenuta dalla Commissione Esaminatrice il 14.7.2025; se già adottati e nei soli limiti in cui ledono gli interessi del ricorrente, dei provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti), con cui, a seguito della riformulazione della graduatoria di merito, le Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria hanno disposto l’assunzione dei vincitori. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Raffaele Ambrogi il 21 gennaio 2026: della Delibera n. 75 del 20.1.2026, con la quale, scorrendo la graduatoria approvata a conclusione del concorso pubblico gravato il Direttore Generale dell’Azienda USL Umbria 2 ha disposto l’assunzione, in aggiunta ai n. 38 vincitori, anche dei n. 3 candidati che occupano le posizioni 38, 39 e 40.

Giustizia amministrativa202500315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito di un concorso pubblico per 38 posti di operatore tecnico specializzato videoterminalista, nonché la nuova graduatoria formata all’esito del riesame e il successivo provvedimento di scorrimento e assunzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria concorsuale nella parte in cui non gli è stata applicata la riserva prevista dal bando in favore dei soggetti che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Per effetto della mancata applicazione della riserva è stato collocato al posto 56, non utile rispetto ai 38 posti disponibili. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato una nuova graduatoria all’esito di un riesame, collocando il ricorrente al posto 59, e ha successivamente disposto l’assunzione di ulteriori tre candidati collocati alle posizioni 38, 39 e 40. Tali atti sono stati impugnati con motivi aggiunti. Il giudice ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati collocati tra le posizioni 38 e 58, potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso e dal conseguente scorrimento della graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulle ulteriori questioni di rito. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., nei confronti dei candidati collocati nelle posizioni da 38 a 58 della nuova graduatoria. Il ricorrente dovrà consegnare all’Azienda USL Umbria 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’ordinanza stessa, i due atti di motivi aggiunti e l’elenco dei controinteressati. L’Azienda USL Umbria 2 dovrà pubblicare tali documenti e le indicazioni prescritte sul proprio sito entro i successivi venti giorni, mantenendoli online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciando un’attestazione al ricorrente. Anche l’Azienda USL Umbria 1, l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni dovranno pubblicare sui rispettivi siti un avviso con le informazioni indicate nell’ordinanza, entro venti giorni. Il ricorrente dovrà depositare telematicamente l’attestazione dell’avvenuta notificazione entro dieci giorni dalla pubblicazione. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 21 luglio 2026; ogni ulteriore statuizione, comprese quelle sulle spese, è stata riservata alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notificazione per pubblici proclami

    Consente, quando la notificazione individuale nei confronti di una pluralità di destinatari sia particolarmente difficile, di procedere mediante pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    È richiamato quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio con modalità diverse dalla notificazione individuale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di annullamento di una graduatoria concorsuale, sopravvengano una nuova graduatoria o ulteriori provvedimenti di assunzione e aumenti il numero dei soggetti collocati anteriormente al ricorrente, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati individuabili mediante la posizione occupata in una graduatoria, quando la notificazione individuale risulti particolarmente gravosa e la pubblicazione sui siti istituzionali assicuri un’adeguata conoscibilità della controversia.
  • In presenza di più amministrazioni coinvolte nell’organizzazione o nell’esecuzione di una procedura concorsuale, il giudice può imporre a ciascuna di esse specifici obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, coordinando tali adempimenti con la pubblicazione integrale degli atti presso l’amministrazione individuata come sede principale della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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