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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17295/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Un correntista aveva introdotto un giudizio sommario ex art. 702-bis c.p.c. contro l'istituto di credito per ottenere la ripetizione di addebiti ritenuti illegittimi su tre rapporti bancari, deducendo l'applicazione di interessi passivi con capitalizzazione trimestrale, interessi usurari o comunque ultralegali e commissione di massimo scoperto. Due rapporti erano stati intestati originariamente a soggetti bancari diversi e già estinti nel 2004 e nel 2005. Il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente la domanda, ritenendo il difetto di legittimazione passiva della banca per due rapporti e condannandola solo per il terzo. In appello il correntista aveva censurato tale statuizione, sostenendo che la banca dovesse ritenersi legittimata anche per i rapporti originariamente sorti con altro istituto, e aveva prodotto un atto notarile sopravvenuto che, a suo dire, dimostrava il conferimento del ramo d'azienda e quindi la successione nei rapporti. La banca, a sua volta, aveva proposto appello incidentale contro la parte della decisione che aveva accolto la domanda sul terzo rapporto, contestando la mancanza del contratto e degli estratti conto integrali. In cassazione il correntista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere i giudici trattato il difetto di legittimazione passiva come mera difesa e non come eccezione in senso stretto, con conseguente improprio spostamento dell'onere probatorio; 2) violazione dell'art. 702-quater c.p.c. per mancata valutazione dell'indispensabilità del documento notarile prodotto solo in appello; 3) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. per mancata considerazione della pretesa non contestazione della successione nei rapporti bancari. La banca, con ricorso incidentale, ha sostenuto che non poteva essere accolto il credito restitutorio perché mancava la prova del titolo contrattuale e gli estratti conto prodotti non erano completi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi e terzi motivi del ricorso principale, affermando che la titolarità passiva del rapporto è elemento costitutivo della domanda e va allegata e provata dall'attore; la contestazione del convenuto integra mera difesa; inoltre, nel caso concreto, non vi era stata alcuna ammissione incompatibile della banca né operava il principio di non contestazione in assenza di allegazioni specifiche del correntista. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel limitarsi a dichiarare tardiva la produzione dell'atto notarile del 29 ottobre 2008 senza svolgere il necessario giudizio di indispensabilità ex art. 702-quater c.p.c.; il documento era potenzialmente decisivo per la ricostruzione delle vicende successorie e della titolarità passiva del rapporto. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio e della consulenza tecnica, attività non consentita in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma che disciplina il rito sommario introdotto dal correntista per la domanda restitutoria.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di allegare e provare la titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale grava sulla parte che fa valere il diritto; la contestazione della controparte non trasforma di per sé la questione in eccezione in senso stretto.

  • art. 81 c.p.c.

    la legittimazione ad agire dipende dalla prospettazione del diritto in capo a chi agisce.

  • art. 167 c.p.c.

    le contestazioni sulla titolarità del rapporto non sono soggette alle decadenze proprie delle eccezioni in senso stretto.

  • art. 702-quater c.p.c.

    in appello sono ammessi nuovi documenti solo se il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in via analogica per definire il concetto di prova nuova indispensabile in appello.

  • art. 113 c.p.c.

    invocato dal ricorrente insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento della prova e la mancata considerazione della non contestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera solo rispetto ad allegazioni specifiche; il libero convincimento del giudice di merito non è sindacabile come violazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente principale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per le censure in fatto; la Corte lo utilizza per affermare che non è consentita in cassazione una nuova valutazione istruttoria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per chiarire che la denuncia di errata valutazione delle prove non integra violazione di legge processuale.

Massime di principio

  • La titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio costituisce un elemento costitutivo della domanda: l'attore deve allegarla e provarla; la contestazione del convenuto su tale punto integra, di regola, mera difesa e non eccezione in senso stretto.
  • La carenza di titolarità del rapporto può essere rilevata d'ufficio dal giudice se emerge dagli atti, ma ciò non esonera l'attore dal relativo onere probatorio quando i fatti costitutivi non siano stati specificamente allegati o risultino contestati.
  • Il principio di non contestazione richiede allegazioni specifiche della parte che lo invoca; in mancanza, la generica contestazione del convenuto sulla successione dei rapporti non vale come ammissione implicita.
  • Nel rito sommario, il documento prodotto in appello può essere ammesso se il giudice ne ravvisa l'indispensabilità: il criterio va inteso in senso rigoroso, come idoneità del documento a incidere in modo decisivo sulla ricostruzione fattuale e sulla decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica sotto il pretesto della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali censure sono inammissibili se mirano solo a sostituire una diversa lettura del merito.
  • Nei giudizi di ripetizione di indebito bancario, la prova documentale può essere integrata da estratti conto e altri elementi idonei a ricostruire il rapporto, ma l'apprezzamento sulla sufficienza del materiale istruttorio resta devoluto al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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