Cassazione Civile, Ordinanza n. 03779/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda due fondi confinanti. I proprietari del fondo vicino avevano chiesto la condanna della proprietaria confinante a tagliare i rami di alcuni alberi che si protendevano oltre il confine. La convenuta aveva resistito sostenendo l'esistenza di una servitù di protendimento dei rami, sorta per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., deducendo quindi il diritto a mantenere la sporgenza dei rami oltre il confine. La Corte d'appello aveva però ritenuto che, poiché gli attori contestavano l'estensione della servitù, spettasse alla convenuta provare la situazione originaria dei rami al momento della costituzione della servitù, cioè la lunghezza iniziale della sporgenza. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova, poiché la maggiore estensione odierna dei rami rispetto a quella originaria costituiva il fatto posto a fondamento dell'eccezione di aggravamento della servitù ex art. 1067 c.c. e doveva essere provato dagli attori; 2) violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c. in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta impropriamente utilizzata per supplire a carenze probatorie degli attori; 3) violazione delle norme sull'esercizio della professione forense e sullo ius postulandi, per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità degli atti e della sentenza di primo grado derivante dalla cancellazione dall'albo del difensore della controparte.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e infondato il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la regola di riparto dell'onere della prova adottata dal giudice di merito: a fronte della dedotta servitù di protendimento dei rami e della contestazione avversaria limitata alla sua estensione, il fatto costitutivo dell'asserito aggravamento della servitù, cioè la maggiore lunghezza attuale dei rami rispetto a quella originaria, doveva essere provato dagli attori e non dalla convenuta.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"
La norma impone di attribuire l'onere probatorio in coerenza con il contenuto delle opposte situazioni giuridiche: il fatto costitutivo dell'aggravamento della servitù doveva essere provato da chi lo allegava, non da chi opponeva la servitù originaria.
art. 896, primo comma, c.c.
È la base della domanda originaria di riduzione/taglio dei rami che si protendono sul fondo altrui.
art. 1062 c.c.
Rileva come titolo dedotto per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, invocata dalla convenuta.
art. 1067 c.c.
È richiamato come parametro dell'eventuale aggravamento della servitù, contestato dagli attori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge invocato per i motivi di ricorso.
artt. 82, 83, 84 c.p.c.
Sono richiamati nel terzo motivo in relazione alla questione del difensore cancellato dall'albo e dello ius postulandi.
art. 1 r.d. n. 1578/1933
Richiamato nel terzo motivo quale norma sull'ordinamento professionale forense.
art. 2 l. n. 247/2012
Richiamato nel terzo motivo quale norma sull'ordinamento della professione forense.
Massime di principio
- Quando una parte deduce l'esistenza di una servitù e la controparte contesta non il titolo costitutivo ma il suo aggravamento o l'estensione sopravvenuta, il thema probandum riguarda il fatto modificativo allegato dalla controparte, che deve esserne provata la ricorrenza.
- L'onere della prova non può essere invertito imponendo a chi eccepisce un diritto reale limitativo del fondo altrui di provare l'inesistenza del fatto modificativo dedotto dall'altra parte.
- In presenza di contestazione sull'estensione di una servitù, il dato temporalmente successivo che integri un aggravamento rispetto alla situazione originaria costituisce fatto costitutivo dell'eccezione di aggravamento e va provato da chi la solleva.
- La nullità degli atti e della sentenza derivante dalla perdita dello status del difensore per cancellazione dall'albo è eccezione deducibile solo dalla parte assistita colpita dall'evento, non dalla controparte né d'ufficio dal giudice.
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