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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21859/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (Tribunale di Velletri e Corte d'Appello di Roma) per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, co. 2, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285). Fatti: controllo da parte dei Carabinieri verso le ore 04:40; esito dell'etilometro 2,00 g/l alle 04:23 e 1,95 g/l alle 05:27. Il ricorrente ha sollevato tre motivi: 1) inosservanza di norme processuali (art. 114 disp. att. c.p.p.) per presunta tardiva comunicazione del diritto all'assistenza del difensore prima dell'alcoltest; sostiene di aver tempestivamente eccepito la nullità in udienza di primo grado ma non prova la tempestività; 2) vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), contestando la rilevanza attribuita al tasso alcolemico e all'aggravante dell'orario notturno; 3) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestando la valutazione della "gravità del fatto" operata dal giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: primo motivo inammissibile per mancata prova della tempestività dell'eccezione sulla nullità dell'avvertimento ex art. 114 disp. att.; la corte ha inoltre chiarito che il verbale poteva essere redatto a posteriori senza che ciò implichi un avvertimento dato dopo l'esame. Secondo motivo manifestamente infondato: la causa di non punibilità ex art. 131-bis non può essere riconosciuta alla luce dell'elevato tasso alcolemico e della circostanza aggravante (orario notturno), elementi che giustificano l'esclusione della particolare tenuità del fatto. Terzo motivo manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di merito adeguatamente motivata in relazione alla gravità del fatto. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; nel caso valutata la rilevanza penale per tassi alcolemici elevati (oltre le soglie previste) con applicazione delle relative sanzioni penali.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'avvertimento al conducente sottoposto a esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; la mancata osservanza può comportare nullità deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma l'onere di provare l'eccezione tempestiva grava sull'interessato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; può, in astratto, essere applicata anche a reati come la guida in stato d'ebbrezza se ne ricorrono i presupposti, ma la presenza di un elevato tasso alcolemico e circostanze aggravanti (es. orario notturno) può escluderne l'applicabilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la valutazione della gravità del fatto; il giudice deve motivare la valutazione del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche in riferimento agli elementi rilevanti.

  • artt. 180 e 182 cod. proc. pen.

    Richiamati per precisare i termini entro cui può essere dedotta la nullità procedurale (combinato disposto con art. 114 disp. att.); stabiliscono limiti e conseguenze delle nullità e il termine per la loro rilevazione.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite n. 5396/2015; S.U. n. 13681/2016 e altre pronunce di legittimità)

    Principi consolidati: la possibilità di applicare l'art. 131-bis anche ai reati con soglie di punibilità e che l'assenza dei presupposti per la particolare tenuità può essere dedotta anche implicitamente; precisazioni sulla tempestività dell'eccezione relativa all'avvertimento ex art. 114 disp. att.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione del diritto all'assistenza del difensore prima dell'alcoltest (art. 114 disp. att.) è rilevante ma l'interessato deve provare di aver tempestivamente eccepito la nullità: senza prove documentali l'eccezione è inammissibile.
  • La redazione del verbale in momento successivo all'accertamento non implica automaticamente che l'avvertimento sia stato fatto dopo l'esame; il giudice valuta l'istruttoria e le modalità dell'accertamento.
  • L'art. 131-bis (particolare tenuità) può trovare applicazione anche nei reati stradali, ma soglie elevate di alcolemia e circostanze aggravanti (es. orario notturno) sono elementi che di norma escludono la particolare tenuità.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è discrizionale e di merito: può essere confermata in appello se la motivazione del giudice non è manifestamente illogica o contraddittoria e tiene conto dei criteri ex art. 133 c.p.
  • In caso di ricorso per cassazione, oltre alla fondatezza del motivo, è essenziale rispettare oneri probatori e formali (documentazione, indicazione di date/atti) per evitare l'inammissibilità.
  • La presenza di elementi obiettivi di gravità (alto tasso alcolemico, orario notturno, comportamento) pesa fortemente sul trattamento sanzionatorio e sulle possibilità di riconoscimento di cause di non punibilità o attenuanti.

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