Cassazione Penale, Sentenza n. 40480/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 30/09/2011-09/03/2016 per fatti connessi all'indagine su partecipazione ad associazione mafiosa e intestazione fittizia (art. 12-quinquies d.l. 8/6/1992, n.306). Il ricorrente censura l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce sostenendo che la frequentazione con la famiglia Scarci era storica e non indicativa di contiguità delittuosa, che le intercettazioni sono decontestualizzate e insufficienti e che i numerosi contatti dimostrerebbero piuttosto sudditanza o posizione di persona offesa rispetto ai Scarci; deduce violazione di norme di diritto processuale (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione agli artt. 314 e 315 c.p.p.) e chiede la riforma dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo sindacabile solo mediante una rivalutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui emergono elementi idonei a ritenere la contiguità di fatto del Petracca con i fratelli Scarci: intercettazioni che lo ritraggono quale "uomo" riferito a Giuseppe Scarci, la gestione materiale dei chioschi allo stadio Iacovone formalmente intestati a terzi, la devoluzione di parte dei guadagni ai Scarci e l'intervento dei fratelli nella gestione aziendale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite può integrare, se concausalmente collegata alla misura, comportamento di dolo o colpa grave ostativo alla riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; non è stata disposta la rifusione delle spese a carico del Ministero per la genericità della sua memoria.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Menzionato come vizio dedotto dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le censure generiche e dirette a una rivalutazione dei fatti, quindi inammissibili ai sensi delle specifiche ragioni di cui all'art. 606.
art. 314 c.p.p.
Richiamato come norma che considera rilevante il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare; la Corte interpreta la frequentazione con affiliati come potenzialmente idonea a integrare tale culpa grave se risulti concausalmente collegata alla misura restrittiva.
art. 315 c.p.p.
Richiamato in rapporto ai profili della riparazione; nella motivazione la Corte lo pone insieme all'art. 314 a fondamento della nozione di comportamento ostativo alla riparazione per ingiusta detenzione.
art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306
Norma sostanziale menzionata nel quadro fattuale originario (ipotesi di reato), rilevante per la contestazione di gestione di beni intestati formalmente a terzi ma di fatto riconducibili alla consorteria.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla valutazione sulla condanna alla Cassa delle Ammende, in particolare sul presupposto della mancanza di colpa grave del ricorrente nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
es. Sez.4, n. 8914/2014; n.1235/2013; n.9212/2013; n.51722/2013; n.1921/2013; n.39199/2014
La Corte richiama orientamenti consolidati secondo cui la frequentazione stabile con soggetti dediti ad attività illecite può integrare di per sé comportamento gravemente colposo ostativo alla riparazione, purché il giudice della riparazione accerti la natura, la qualità e l'incidenza di tali frequentazioni rispetto alla misura cautelare (concausalità).
Massime di principio
- La sola frequentazione con soggetti coinvolti in attività illecite non è automaticamente sufficiente a ottenere la riparazione per ingiusta detenzione: occorre valutare la qualità, l'intensità e l'incidenza di tali rapporti e la loro concausalità rispetto alla misura cautelare.
- Il giudice della riparazione deve motivare puntualmente come le frequentazioni e le condotte accertate abbiano contribuito, anche in termini causali, alla custodia cautelare; tale motivazione ben strutturata è difficilmente sindacabile in Cassazione se non per vizi formali o di diritto.
- Le intercettazioni e le evidenze di gestione di fatto di attività economiche formalmente intestate a terzi e l'eventuale devoluzione di proventi ad affiliati sono elementi che possono valorizzare la sussistenza di contiguità o di complicità e quindi ostare alla riparazione.
- Le censure in Cassazione che si limitano a chiedere una rivalutazione dei fatti o a riproporre una diversa interpretazione delle emergenze investigative, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, sono inammissibili.
- In caso di ricorso inammissibile e generico il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; l'ammontare e l'eventuale rifusione delle spese al resistente possono essere valutate anche in relazione alla genericità delle controdeduzioni delle parti resistenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40457/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40458/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40459/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40460/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40461/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40462/2023 del 05/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →