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Sentenza

Sentenza n. 1907/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato, conseguente all’attribuzione di 15/30 all’elaborato di diritto civile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la valutazione di 15/30 attribuita al proprio atto giudiziario in diritto civile e il conseguente giudizio di non ammissione alla prova orale, chiedendo anche la rinnovazione della correzione da parte di una diversa sottocommissione. Ha dedotto: violazione dei criteri di valutazione predeterminati, degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990, della disciplina dell’esame di abilitazione e dell’art. 4-quater d.l. n. 51/2023, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dell’elaborato, difetto di istruttoria e contraddittorietà tra criteri e voto. In particolare, ha sostenuto che l’elaborato fosse completo negli elementi essenziali, coerente con la traccia e sorretto da riferimenti normativi e giurisprudenziali, pur riconoscendo alcune imperfezioni stilistiche e carenze nello sviluppo dell’art. 2051 c.c. e nelle istanze istruttorie. Ha inoltre lamentato l’assenza di annotazioni o correzioni sull’elaborato, la non intellegibilità dell’iter valutativo, il tempo asseritamente troppo breve dedicato alla correzione, quantificato in circa trenta minuti, e una possibile disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati corretti nella stessa seduta. A tal fine ha chiesto l’acquisizione degli elaborati di altri candidati e, infine, la rinnovazione della correzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Quanto alla valutazione dell’elaborato, ha ribadito che il giudizio delle commissioni esaminatrici costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacato soltanto in presenza di sviamento logico, errore di fatto, manifesta contraddittorietà o abnormità, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Nel caso concreto, dall’esame esterno dell’elaborato non sono emersi tali vizi: lo scritto è stato ritenuto prevalentemente ricognitivo e privo di adeguata tecnica argomentativa, con insufficiente approfondimento dei fondamenti teorici della responsabilità da cose in custodia e del caso fortuito e con una trattazione scarna del danno da perdita del rapporto parentale. La mera correttezza della soluzione giuridica non imponeva quindi un voto sufficiente, poiché i criteri riguardavano anche chiarezza, struttura redazionale, capacità argomentativa, forma espositiva e padronanza delle tecniche persuasive. Il secondo motivo è stato respinto perché il voto numerico, se attribuito sulla base di criteri predeterminati, è sufficiente a esternare la motivazione; la commissione non era tenuta ad apporre annotazioni o segni grafici sull’elaborato. Il terzo motivo è stato rigettato poiché, in assenza di una predeterminazione normativa dei tempi di correzione, la durata della valutazione non è sindacabile; inoltre, il calcolo basato sulla durata complessiva della seduta divisa per il numero degli elaborati ha valore meramente presuntivo e non considera il contenuto dei singoli scritti. Il quarto motivo e la richiesta istruttoria sono stati respinti perché fondati su una possibile disparità di trattamento prospettata in termini dubitativi e meramente esplorativi, senza adeguato principio di prova. Gli elaborati degli altri candidati avrebbero dovuto essere acquisiti mediante accesso, non potendo i poteri istruttori del giudice supplire all’onere probatorio della parte, salvo il caso di un accesso legittimamente o illegittimamente negato. Le spese sono state compensate in ragione della limitata attività difensiva dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati quali parametri di legalità, imparzialità, buon andamento e razionalità dell’attività valutativa della commissione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del giudizio amministrativo, ritenuto assolto dal voto numerico fondato su criteri predeterminati.

  • art. 22 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

    Norma della disciplina dell’esame di abilitazione forense richiamata quale parametro della valutazione degli elaborati.

  • artt. 17-bis, 23 e 24 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37

    Disposizioni regolatrici dell’esame di abilitazione forense richiamate come parametri di legittimità della correzione.

  • art. 4-quater d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla l. 3 luglio 2023, n. 87

    Richiamato quale disciplina applicabile ai criteri e alle modalità dell’esame di abilitazione forense.

  • art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato quale parametro ordinamentale di razionalità della valutazione dell’elaborato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Base normativa per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori di fatto, sviamento, manifesta illogicità, contraddittorietà ictu oculi rilevabile o altra abnormità, senza possibilità di sostituzione del giudizio giurisdizionale a quello della commissione.
  • Nell’esame di abilitazione forense, la valutazione non riguarda soltanto la correttezza della soluzione giuridica, ma anche la struttura redazionale, la chiarezza espositiva, la capacità di sviluppare i fondamenti teorici degli istituti pertinenti, l’adeguatezza dell’argomentazione e la padronanza delle tecniche persuasive; pertanto, una soluzione giuridica astrattamente corretta non impone di per sé l’attribuzione della sufficienza.
  • Quando siano stati previamente stabiliti criteri di valutazione sufficientemente determinati, il voto numerico attribuito a una prova d’esame è idoneo a esternare la motivazione del giudizio negativo e non richiede ulteriori annotazioni, correzioni o spiegazioni sull’elaborato.
  • In assenza di una predeterminazione normativa dei tempi di correzione, la durata dedicata dalla commissione alla valutazione delle prove non è autonomamente sindacabile; inoltre, il tempo medio ricavato dividendo la durata della seduta per il numero degli elaborati ha valore meramente presuntivo e non dimostra una valutazione sommaria.
  • La richiesta di acquisizione giudiziale degli elaborati di altri candidati, formulata per verificare in via esplorativa una possibile disparità di trattamento non assistita da un adeguato principio di prova, non può essere utilizzata per supplire all’onere probatorio della parte; gli atti detenuti dall’amministrazione devono essere previamente richiesti mediante accesso, salvo il caso di accesso negato.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneIstruttoria processuale
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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