Ordinanza n. 1989/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento 1) del giudizio di INIDONEITÀ psico-attitudinale espresso dalla Commissione di cui all'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 443/1992 in data 4 novembre 2025, comunicato alla ricorrente in pari data, con il quale la candidata è stata dichiarata "NON IDONEA" al concorso pubblico per allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria; 2) del provvedimento di esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-attitudinale e conseguente provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psico-attitudinale espresso dalla Commissione prevista dall'art. 106, comma 4, del d.lgs. n. 443/1992 e il conseguente provvedimento di esclusione dal concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma dà atto che la domanda cautelare è stata esaminata e che l'Amministrazione resistente ha fornito osservazioni puntuali. Il TAR ha ritenuto impregiudicata ogni questione, anche processuale, e ha valutato negativamente, allo stato sommario della fase cautelare, il fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, non emergesse il fumus boni iuris lamentato, anche alla luce delle osservazioni puntualmente formulate dall'Amministrazione resistente. L'ordinanza non contiene una decisione definitiva sull'impugnazione degli atti concorsuali né affronta in modo analitico i singoli motivi di ricorso. La trattazione di merito è stata fissata per il 7 ottobre 2026; le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 106, comma 4, d.lgs. n. 443/1992
Commissione di cui all'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 443/1992
La disposizione è richiamata quale base normativa della Commissione che ha espresso il giudizio di idoneità psico-attitudinale nel concorso per allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un esame sommario, non ravvisi il fumus boni iuris, anche sulla base delle osservazioni puntualmente formulate dall'amministrazione resistente.
- Il rigetto della domanda cautelare non definisce il merito dell'impugnazione quando il giudice si riserva espressamente ogni questione, anche processuale, e fissa la trattazione definitiva in un'udienza successiva.
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