Sentenza n. 1160/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento ove occorra, dei rispettivi prospetti di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; e per l’accertamento del loro diritto al ricalcolo del suddetto Trattamento di Fine Servizio, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione, con rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal momento della maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui non riconoscevano i sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nonché il comportamento omissivo dell'INPS sulle istanze di riliquidazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendenti di polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come convertito dalla l. n. 472/1987, dell'art. 21 l. n. 232/1990 e dell'art. 36 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti. Hanno sostenuto di avere diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali, poiché collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno chiesto anche rivalutazione monetaria e interessi e, in via istruttoria, una consulenza tecnica o verificazione per la quantificazione delle somme. Nel corso del giudizio l'INPS ha documentato la riliquidazione per Massari e Costa, mentre per Granata ha riferito che il trattamento sarebbe stato liquidabile dal 1° febbraio 2026 senza produrre prova dell'avvenuta riliquidazione e per Scirè ha dichiarato che la pratica era ancora in corso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alle posizioni di Massari e Costa, ritenendo che l'INPS avesse integralmente soddisfatto la loro pretesa mediante la riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti e che l'assenza di contestazioni sui relativi prospetti dimostrasse il conseguimento del bene della vita, indipendentemente dal fatto che il pagamento non fosse ancora stato completato. Ha tuttavia ravvisato la soccombenza virtuale dell'INPS, poiché l'accoglimento amministrativo era intervenuto dopo la proposizione del ricorso, condannando l'ente alle spese. Quanto a Granata e Scirè, il ricorso è stato accolto: il giudice ha ritenuto non dimostrata la piena soddisfazione della pretesa e ha affermato che l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno previsto dalla disposizione non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. L'INPS è stato quindi condannato a corrispondere ai due ricorrenti quanto dovuto, oltre accessori, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina richiamata in sentenza. La richiesta di consulenza tecnica o verificazione è stata respinta perché non necessaria ai fini della decisione. Le spese complessive sono state liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio
La disposizione attribuisce i sei scatti, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Ha esteso e modificato l'ambito applicativo dell'istituto dei sei scatti, rilevante per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis al trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare, senza innovare il regime sostanziale dei sei scatti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa durante il processo impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anche quando il pagamento materiale delle somme non sia ancora completato, purché il diritto sia stato riconosciuto e riliquidato.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica, secondo la sentenza, il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita relativo ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di trattamento previdenziale devono essere riconosciuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a disciplinare il riconoscimento degli accessori sui crediti previdenziali, escludendo il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali, rilevanti anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, al personale della Polizia di Stato che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, purché siano integrati i presupposti sostanziali previsti dalla disposizione.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è un termine decadenziale: il suo mancato rispetto incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non esclude il diritto ai sei scatti quando ricorrano gli altri presupposti.
- L'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 mantiene applicabile l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare; la disciplina opera senza distinguere, quanto all'ambito soggettivo dell'art. 6-bis, tra personale delle forze di polizia appartenente all'ordinamento civile e personale appartenente all'ordinamento militare.
- L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, di regola, la riviviscenza della formulazione originaria della disposizione modificata, quando la disciplina successiva abbia regolato organicamente la materia e risulti incompatibile con il ripristino della disciplina anteriore.
- La riliquidazione amministrativa del trattamento previdenziale intervenuta durante il processo e non contestata dal ricorrente comporta la cessazione della materia del contendere, anche se il pagamento non è ancora integralmente eseguito, quando la pretesa sostanziale sia stata pienamente riconosciuta.
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