Ordinanza n. 15003/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. 301284/2024, trasmesso a mezzo pec in data 6 giugno 2024, con il quale è stato comunicato l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2024 dei Capitani in Spe del ruolo normale e tecnico logistico amministrativo; - di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale e, in particolare: - del verbale delle operazioni compiute dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 22 aprile 2024; - di tutti i verbali delle sedute della Commissione Ordinaria di Avanzamento di estremi e contenuto non conosciuti; - della graduatoria di merito dei Capitani RS in spe inclusi nell’aliquota di avanzamento al grado di Maggiore 2024; - della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza - di estremi e contenuto non conosciuti - con la quale è stato approvato l’esito del giudizio di avanzamento e la graduatoria di merito dei Capitani RS in spe inclusi nell’aliquota di avanzamento al grado di Maggiore 2024; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Maggiore per l'anno 2024, con relativa graduatoria e atti della Commissione Ordinaria di Avanzamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui gli è stato comunicato l'esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore per l'anno 2024, nonché il verbale della Commissione Ordinaria di Avanzamento, gli ulteriori verbali non conosciuti, la graduatoria di merito e la determinazione di approvazione dell'esito. Dal testo emerge che sono state dedotte censure di eccesso di potere con riferimento alla posizione di un controinteressato, individuato nel militare utilmente inserito in graduatoria, e che il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione la documentazione utile, incluso il D.U.M. Non sono ulteriormente specificati il contenuto e gli altri motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato indicato e di tutti i controinteressati utilmente inseriti in graduatoria che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso. Ha inoltre ordinato all'Amministrazione di prendere specifica posizione sulle censure di eccesso di potere riferite alla posizione del controinteressato e di depositare tutta la documentazione utile, compreso il D.U.M. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su una graduatoria e l'eventuale accoglimento può pregiudicare la posizione di soggetti utilmente collocati, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati rilevanti.
- Ai fini della decisione su censure riferite alla posizione di un candidato o concorrente, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di prendere specifica posizione sulle contestazioni e di depositare la documentazione amministrativa utile alla verifica dei fatti controversi.
- La mancata definizione del merito e il rinvio della trattazione, accompagnati da ordini di integrazione del contraddittorio e di acquisizione documentale, qualificano il provvedimento come ordinanza istruttoria o interlocutoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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