Cassazione Penale, Sentenza n. 44685/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto del 10/01/2023 della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (15/04/2021) che aveva respinto la richiesta di revoca ex art. 7 L. 27/12/1956 n. 1423 della confisca di prevenzione su beni acquistati prima del 2004. Gli appellanti deducono: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato esame del principio introdotto dalla Corte costituzionale n. 33/2018 e dei principi di ragionevolezza temporale (richiamando anche la giurisprudenza di legittimità, Sezioni Unite), sostenendo che tale mutato orientamento giurisprudenziale costituisce novum fattuale/giuridico che giustifica la revoca; (ii) violazione dell'art. 7 L. 1423/1956 e vizio di motivazione per omissione di valutazione degli elementi nuovi contenuti nella consulenza tecnica (dott. Fabozzi) e documenti concernenti la patrimonialità dei terzi, ritenuti non precedentemente vagliati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: (i) la richiesta di discussione orale è inammissibile per la tipologia di procedimento; (ii) il mutamento giurisprudenziale (anche se sancito dalle Sezioni Unite) non costituisce "fatto nuovo" idoneo a fondare la revoca ex tunc della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956; la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018 riguarda la "confisca allargata" (art. 12-sexies d.l. 306/1992 ora art. 240-bis c.p.) e non è direttamente applicabile alla confisca di prevenzione; le Sezioni Unite hanno escluso effetti retroattivi di mutamenti interpretativi in tal senso; (iii) la Corte d'appello aveva già esaminato e motivato il periodo di pericolosità, collocandolo prima del 2004, e tale accertamento storico non è confutato da elementi nuovi; (iv) la consulenza di parte non introduceva fatti nuovi poiché i documenti su cui si fondava erano anteriori alla definitività del decreto di confisca e la parte non ha allegato l'impossibilità di produrli anteriormente. Per queste ragioni il riesame non poteva rimettere in discussione le valutazioni storiche già decisorie. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Disciplina la revoca della misura di prevenzione: la Corte ha ritenuto che l'art. 7 richieda un "fatto nuovo" e che il mutamento giurisprudenziale non costituisca tale fatto rilevante per revocare ex tunc la confisca di prevenzione
Legge 30 maggio 1965, n. 575
Richiamata nella censura dei ricorrenti in ordine alla normativa sulla prevenzione; la Corte non ha ritenuto che il richiamo a tale norma potesse mutare la valutazione della possibile revoca in assenza di nuovi fatti
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Riferimento giurisprudenziale: la Corte richiama principi consolidati sulla revoca della confisca (anche ex art. 28 d.lgs. 159/2011) secondo cui la documentazione disponibile prima del provvedimento non può essere considerata novità se non si dimostra l'impossibilità di produrla precedentemente
Sentenza Corte costituzionale
Riguarda la "confisca allargata" e non la confisca di prevenzione; la Corte di Cassazione ha escluso la sua applicabilità diretta alla misura di prevenzione e sottolineato che il pronunciamento non produce effetti retroattivi tali da costituire "novum"
Sezioni Unite della Cassazione, "Spinelli"
Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 (dep. 2015)
Ha definito il principio della perimetrazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni; la Corte ha ritenuto che l'orientamento successivo non costituisca fatto nuovo per la revoca della confisca di prevenzione
Cassazione, Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019
Affermato che il diverso indirizzo giurisprudenziale successivo al provvedimento definitivo non costituisce 'fatto nuovo' ai fini della revoca ex tunc della confisca di prevenzione
Sezioni Unite, n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)
Confermato il principio che decisioni interpretative di rigetto del giudice delle leggi non producono automaticamente effetti retroattivi per fondare la revoca di misure definitive
Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Giurisprudenza richiamata in tema di revoca/revisione: conferma che la documentazione già disponibile prima del provvedimento non può essere considerata nuova per ottenere la revoca, salvo prova di impossibilità di produzione anteriore
Massime di principio
- Il mutamento di orientamento giurisprudenziale (anche se sancito dalle Sezioni Unite) non costituisce di per sé "fatto nuovo" idoneo a fondare la revoca ex tunc di una confisca di prevenzione: la revoca richiede elementi nuovi di fatto, non mera innovazione interpretativa
- Le pronunce della Corte costituzionale aventi ad oggetto istituti diversi (es. confisca allargata vs confisca di prevenzione) non sono automaticamente estendibili: occorre valutare la portata materiale e la corrispondenza degli istituti prima di applicarne i principi
- Per ottenere la revoca della confisca è necessario contestare in modo decisivo l'accertamento storico (es. l'inizio del periodo di pericolosità); le mere critiche di diritto o l'evoluzione interpretativa non sono sufficienti se non confutano elementi fattuali già accertati
- Una consulenza di parte o documenti non possono essere considerati "novità" se si fondano su documenti già esistenti prima della definitività del provvedimento, salvo dimostrare l'impossibilità di produrli anteriormente per causa a sé non imputabile
- La richiesta di discussione orale in Cassazione è soggetta a limiti procedurali: in procedimenti disciplinati dagli artt. 610 e 611 c.p.p. la discussione orale può essere inammissibile secondo le regole procedurali
- Chi intende ottenere la revoca di misure definitive deve presentare fatti nuovi, concreti e specifici, dimostrando la rilevanza e la novità temporale degli elementi rispetto al provvedimento impugnato
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