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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44685/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto del 10/01/2023 della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (15/04/2021) che aveva respinto la richiesta di revoca ex art. 7 L. 27/12/1956 n. 1423 della confisca di prevenzione su beni acquistati prima del 2004. Gli appellanti deducono: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato esame del principio introdotto dalla Corte costituzionale n. 33/2018 e dei principi di ragionevolezza temporale (richiamando anche la giurisprudenza di legittimità, Sezioni Unite), sostenendo che tale mutato orientamento giurisprudenziale costituisce novum fattuale/giuridico che giustifica la revoca; (ii) violazione dell'art. 7 L. 1423/1956 e vizio di motivazione per omissione di valutazione degli elementi nuovi contenuti nella consulenza tecnica (dott. Fabozzi) e documenti concernenti la patrimonialità dei terzi, ritenuti non precedentemente vagliati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: (i) la richiesta di discussione orale è inammissibile per la tipologia di procedimento; (ii) il mutamento giurisprudenziale (anche se sancito dalle Sezioni Unite) non costituisce "fatto nuovo" idoneo a fondare la revoca ex tunc della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956; la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018 riguarda la "confisca allargata" (art. 12-sexies d.l. 306/1992 ora art. 240-bis c.p.) e non è direttamente applicabile alla confisca di prevenzione; le Sezioni Unite hanno escluso effetti retroattivi di mutamenti interpretativi in tal senso; (iii) la Corte d'appello aveva già esaminato e motivato il periodo di pericolosità, collocandolo prima del 2004, e tale accertamento storico non è confutato da elementi nuovi; (iv) la consulenza di parte non introduceva fatti nuovi poiché i documenti su cui si fondava erano anteriori alla definitività del decreto di confisca e la parte non ha allegato l'impossibilità di produrli anteriormente. Per queste ragioni il riesame non poteva rimettere in discussione le valutazioni storiche già decisorie. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Disciplina la revoca della misura di prevenzione: la Corte ha ritenuto che l'art. 7 richieda un "fatto nuovo" e che il mutamento giurisprudenziale non costituisca tale fatto rilevante per revocare ex tunc la confisca di prevenzione

  • Legge 30 maggio 1965, n. 575

    Richiamata nella censura dei ricorrenti in ordine alla normativa sulla prevenzione; la Corte non ha ritenuto che il richiamo a tale norma potesse mutare la valutazione della possibile revoca in assenza di nuovi fatti

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    Riferimento giurisprudenziale: la Corte richiama principi consolidati sulla revoca della confisca (anche ex art. 28 d.lgs. 159/2011) secondo cui la documentazione disponibile prima del provvedimento non può essere considerata novità se non si dimostra l'impossibilità di produrla precedentemente

  • Sentenza Corte costituzionale

    Riguarda la "confisca allargata" e non la confisca di prevenzione; la Corte di Cassazione ha escluso la sua applicabilità diretta alla misura di prevenzione e sottolineato che il pronunciamento non produce effetti retroattivi tali da costituire "novum"

  • Sezioni Unite della Cassazione, "Spinelli"

    Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 (dep. 2015)

    Ha definito il principio della perimetrazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni; la Corte ha ritenuto che l'orientamento successivo non costituisca fatto nuovo per la revoca della confisca di prevenzione

  • Cassazione, Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019

    Affermato che il diverso indirizzo giurisprudenziale successivo al provvedimento definitivo non costituisce 'fatto nuovo' ai fini della revoca ex tunc della confisca di prevenzione

  • Sezioni Unite, n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)

    Confermato il principio che decisioni interpretative di rigetto del giudice delle leggi non producono automaticamente effetti retroattivi per fondare la revoca di misure definitive

  • Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    Giurisprudenza richiamata in tema di revoca/revisione: conferma che la documentazione già disponibile prima del provvedimento non può essere considerata nuova per ottenere la revoca, salvo prova di impossibilità di produzione anteriore

Massime di principio

  • Il mutamento di orientamento giurisprudenziale (anche se sancito dalle Sezioni Unite) non costituisce di per sé "fatto nuovo" idoneo a fondare la revoca ex tunc di una confisca di prevenzione: la revoca richiede elementi nuovi di fatto, non mera innovazione interpretativa
  • Le pronunce della Corte costituzionale aventi ad oggetto istituti diversi (es. confisca allargata vs confisca di prevenzione) non sono automaticamente estendibili: occorre valutare la portata materiale e la corrispondenza degli istituti prima di applicarne i principi
  • Per ottenere la revoca della confisca è necessario contestare in modo decisivo l'accertamento storico (es. l'inizio del periodo di pericolosità); le mere critiche di diritto o l'evoluzione interpretativa non sono sufficienti se non confutano elementi fattuali già accertati
  • Una consulenza di parte o documenti non possono essere considerati "novità" se si fondano su documenti già esistenti prima della definitività del provvedimento, salvo dimostrare l'impossibilità di produrli anteriormente per causa a sé non imputabile
  • La richiesta di discussione orale in Cassazione è soggetta a limiti procedurali: in procedimenti disciplinati dagli artt. 610 e 611 c.p.p. la discussione orale può essere inammissibile secondo le regole procedurali
  • Chi intende ottenere la revoca di misure definitive deve presentare fatti nuovi, concreti e specifici, dimostrando la rilevanza e la novità temporale degli elementi rispetto al provvedimento impugnato

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