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Sentenza

Sentenza del 14/11/2016 n. 5848 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

SOCIETÀ ESTINTA - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Inesistenza della società - Nullità dell'avviso di accertamento notificato alla società estinta - Inapplicabilità retroattiva della norma ex art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento notificato dopo la cancellazione della società è stato ritenuto nullo, poiché indirizzato a una società ormai estinta e quindi inesistente. La disposizione introdotta dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non è stata applicata perché non retroattiva. La decisione conferma l'orientamento della Cassazione, richiamando la sentenza n. 6743/2015.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità di un avviso di accertamento notificato a una società già cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione, ai sensi dell'art. 2495 c.c., determina l'estinzione della società e impedisce che essa possa essere destinataria di ulteriori atti impositivi. L'Amministrazione non poteva quindi notificare validamente l'avviso a un soggetto non più esistente. È stata inoltre esclusa l'applicazione retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che prevede un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione ai soli fini della validità degli atti di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 2495 del codice civile

    Con la cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue.

    La cancellazione ha efficacia costitutiva dell'estinzione della società; dal momento della cancellazione la società non può più essere destinataria di atti impositivi.

  • Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, riscossione e dei contenziosi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

    La norma introduce un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione esclusivamente per determinate finalità fiscali, ma non può essere applicata retroattivamente a cancellazioni già avvenute prima della sua entrata in vigore.

  • Cassazione n. 6743/2015

    La pronuncia è richiamata quale precedente conforme alla non retroattività dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina, in linea generale, la sua estinzione e l'impossibilità di notificare validamente nuovi atti direttamente alla società.
  • Un avviso di accertamento notificato a una società già estinta è normalmente nullo o comunque inefficace, perché rivolto a un soggetto non più esistente.
  • Per valutare la validità dell'atto occorre verificare la data di cancellazione della società e confrontarla con la data di notifica dell'avviso.
  • Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dalla normativa fiscale può operare solo nei limiti temporali e oggettivi stabiliti dalla legge e, in assenza di una previsione espressa, non si applica retroattivamente.
  • L'Amministrazione, dopo l'estinzione, deve rivolgere eventuali pretese ai soggetti eventualmente subentrati o responsabili secondo le regole applicabili, non alla società ormai cancellata.

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