Ordinanza n. 84/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento: - della nota del Comune di Piobbico prot. n. 5338 del 30/11/2020 notificata nella medesima data, recante “Determinazione inottemperanza ordinanza n. 2 del 22/02/2017”, con cui è stata determinata la revoca della nota del Comune di Piobbico con prot. n. 4964 del 09/11/2020, notificata in data 11/11/2020, e dichiarata l'acquisita conoscenza dell'inottemperanza ai disposti dell'ordinanza di ingiunzione n. 2 del 22/02/2017, limitatamente ai manufatti n. 1, 2 e 10 (doc. 1); - di ogni atto presupposto, conseguente, collegato e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi compresa, in via prudenziale e per quanto occorrer possa, la nota del Comune di Piobbico prot. n. 4964 del 09/11/2020 notificata in data 11/11/2020 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Piobbico recante la determinazione di inottemperanza a un'ordinanza di ingiunzione, con revoca della precedente nota comunale e riferimento ai manufatti n. 1, 2 e 10
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto per ottenere l'annullamento della nota comunale con cui è stata dichiarata l'inottemperanza ai disposti di un'ordinanza di ingiunzione del 22 febbraio 2017, limitatamente a tre manufatti, nonché della precedente nota comunale del 9 novembre 2020 e degli atti presupposti, conseguenti o connessi. Il testo dell'ordinanza istruttoria non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti, né precisa le censure relative a violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenuta l'opportunità di acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito da parte dell'amministrazione intimata di una dettagliata relazione aggiornata sui fatti controversi e di ogni ulteriore atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio. L'ordinanza dispone quindi incombenti istruttori e ordina alla segreteria di comunicarla; non contiene una decisione sulla legittimità degli atti impugnati né una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del giudizio
La disposizione è utilizzata quale base per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione aggiornata e della documentazione utile alla ricostruzione dei fatti controversi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 161/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 441/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →