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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2168/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto del 7/03/2023 della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato gli appelli avverso il provvedimento di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Milano il 13/01/2022. Con unico motivo chiedevano la cassazione per violazione di legge (ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.), deducendo: violazione dell'art. 16 in relazione all'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011; assenza di pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisto dei beni confiscati; insussistenza dei requisiti per la confisca di prevenzione; la Corte d'Appello non avrebbe considerato adeguatamente pronunce favorevoli a favore di Paolo Lisi (tra cui la condanna per calunnia della presunta persona offesa e provvedimenti di riabilitazione del tribunale di sorveglianza), le quali secondo i ricorrenti avrebbero dovuto escludere la pericolosità rilevata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli non consentiti o infondati. Ha ricordato che nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 4 legge 27/12/1956 n.1423 richiamata dall'art. 3ter, comma 2, legge 31/05/1965 n.575) e che non è esperibile il sindacato sull'illogicità manifesta (art. 606, lett. e) cod.proc.pen.), salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di appello non fosse inesistente: esso aveva valutato i provvedimenti favorevoli ma li aveva ritenuti non decisivi, fondando invece il giudizio di pericolosità su circostanze specifiche (stabile dedizione a delitti a scopo di lucro tramite una "cartiera"). Quanto al richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, la Cassazione ha precisato che quella pronuncia non impone l'esclusiva base su sentenze di condanna: il giudice della prevenzione può ricostruire autonomamente gli episodi anche in assenza di procedimento penale definito, pertanto la valutazione autonoma del giudice di appello non è censurabile. Perciò i ricorsi sono respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia)

    Richiamato in relazione agli articoli evocati (art.16, art.24 e art.6, comma 1): disciplina i presupposti per misure personali e patrimoniali di prevenzione; la Corte ha confermato che la misura patrimoniale può fondarsi su accertamento dell'incremento illecito patrimoniale nel periodo storico rilevante anche senza condanne penali.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4)

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione: è ammesso solo per violazione di legge; ciò limita il sindacato di legittimità sulla motivazione di fatto del giudice della prevenzione.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3-ter, comma 2)

    Richiamata insieme alla legge 1423/1956 per confermare la limitazione dei motivi di cassazione nei procedimenti di prevenzione.

  • codice di procedura penale (art. 606, lett. e))

    L'art. 606 cod. proc. pen. elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; la lett. e) riguarda l'illogicità manifesta della motivazione, che la Corte ritiene in questo ambito non deducibile salvo motivazione inesistente o meramente apparente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 24/2019

    Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente ... b) che abbiano effettivamente generato profitti ... c) i quali a loro volta costituiscano ... l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. ... Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno ... essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare.

    La Corte costituzionale non richiede che la misura sia basata esclusivamente su condanne penali; precisa i criteri probatori (habitualità, profitto e incidenza sul reddito) e consente al giudice della prevenzione una valutazione anche autonoma dei fatti.

  • codice di procedura penale (art. 606, comma terzo)

    Applicato dalla Cassazione per ritenere infondati i motivi di ricorso e pronunziare il rigetto.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione (misure personali e patrimoniali) il ricorso per cassazione è ammesso con limiti stringenti: soprattutto per violazione di legge; non è possibile un ampio sindacato di merito sulla motivazione consolidata del giudice di merito.
  • La valutazione della "pericolosità" e dell'origine illecita del patrimonio può essere compiuta autonomamente dal giudice della prevenzione anche in assenza di sentenze penali definitive: non è necessario che esistano condanne per basare la confisca di prevenzione, purché la motivazione dia elementi di fatto precisi e specifici.
  • Provvedimenti favorevoli emessi in altri procedimenti (riabilitazione, pronunce favorevoli, o censura della presunta persona offesa) devono essere valutati dal giudice ma non sono automaticamente determinanti; possono essere considerati ma il giudice può ritenere sussistente pericolosità sulla base di altri elementi.
  • La mera censura di illogicità della motivazione non è idonea in Cassazione nei procedimenti di prevenzione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente; per ottenere annullamento occorre dimostrare violazione di legge o assoluta mancanza di motivazione.
  • Chi impugna rischia la condanna alle spese se il ricorso viene ritenuto infondato; pertanto è necessaria una valutazione cauta dei motivi di cassazione ammissibili in materia di misure di prevenzione.

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