Cassazione Penale, Sentenza n. 2168/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto del 7/03/2023 della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato gli appelli avverso il provvedimento di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Milano il 13/01/2022. Con unico motivo chiedevano la cassazione per violazione di legge (ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.), deducendo: violazione dell'art. 16 in relazione all'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011; assenza di pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisto dei beni confiscati; insussistenza dei requisiti per la confisca di prevenzione; la Corte d'Appello non avrebbe considerato adeguatamente pronunce favorevoli a favore di Paolo Lisi (tra cui la condanna per calunnia della presunta persona offesa e provvedimenti di riabilitazione del tribunale di sorveglianza), le quali secondo i ricorrenti avrebbero dovuto escludere la pericolosità rilevata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli non consentiti o infondati. Ha ricordato che nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 4 legge 27/12/1956 n.1423 richiamata dall'art. 3ter, comma 2, legge 31/05/1965 n.575) e che non è esperibile il sindacato sull'illogicità manifesta (art. 606, lett. e) cod.proc.pen.), salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di appello non fosse inesistente: esso aveva valutato i provvedimenti favorevoli ma li aveva ritenuti non decisivi, fondando invece il giudizio di pericolosità su circostanze specifiche (stabile dedizione a delitti a scopo di lucro tramite una "cartiera"). Quanto al richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, la Cassazione ha precisato che quella pronuncia non impone l'esclusiva base su sentenze di condanna: il giudice della prevenzione può ricostruire autonomamente gli episodi anche in assenza di procedimento penale definito, pertanto la valutazione autonoma del giudice di appello non è censurabile. Perciò i ricorsi sono respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia)
Richiamato in relazione agli articoli evocati (art.16, art.24 e art.6, comma 1): disciplina i presupposti per misure personali e patrimoniali di prevenzione; la Corte ha confermato che la misura patrimoniale può fondarsi su accertamento dell'incremento illecito patrimoniale nel periodo storico rilevante anche senza condanne penali.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4)
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione: è ammesso solo per violazione di legge; ciò limita il sindacato di legittimità sulla motivazione di fatto del giudice della prevenzione.
legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3-ter, comma 2)
Richiamata insieme alla legge 1423/1956 per confermare la limitazione dei motivi di cassazione nei procedimenti di prevenzione.
codice di procedura penale (art. 606, lett. e))
L'art. 606 cod. proc. pen. elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; la lett. e) riguarda l'illogicità manifesta della motivazione, che la Corte ritiene in questo ambito non deducibile salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
Corte costituzionale, sentenza n. 24/2019
Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente ... b) che abbiano effettivamente generato profitti ... c) i quali a loro volta costituiscano ... l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. ... Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno ... essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare.
La Corte costituzionale non richiede che la misura sia basata esclusivamente su condanne penali; precisa i criteri probatori (habitualità, profitto e incidenza sul reddito) e consente al giudice della prevenzione una valutazione anche autonoma dei fatti.
codice di procedura penale (art. 606, comma terzo)
Applicato dalla Cassazione per ritenere infondati i motivi di ricorso e pronunziare il rigetto.
codice di procedura penale (art. 616)
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione (misure personali e patrimoniali) il ricorso per cassazione è ammesso con limiti stringenti: soprattutto per violazione di legge; non è possibile un ampio sindacato di merito sulla motivazione consolidata del giudice di merito.
- La valutazione della "pericolosità" e dell'origine illecita del patrimonio può essere compiuta autonomamente dal giudice della prevenzione anche in assenza di sentenze penali definitive: non è necessario che esistano condanne per basare la confisca di prevenzione, purché la motivazione dia elementi di fatto precisi e specifici.
- Provvedimenti favorevoli emessi in altri procedimenti (riabilitazione, pronunce favorevoli, o censura della presunta persona offesa) devono essere valutati dal giudice ma non sono automaticamente determinanti; possono essere considerati ma il giudice può ritenere sussistente pericolosità sulla base di altri elementi.
- La mera censura di illogicità della motivazione non è idonea in Cassazione nei procedimenti di prevenzione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente; per ottenere annullamento occorre dimostrare violazione di legge o assoluta mancanza di motivazione.
- Chi impugna rischia la condanna alle spese se il ricorso viene ritenuto infondato; pertanto è necessaria una valutazione cauta dei motivi di cassazione ammissibili in materia di misure di prevenzione.
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