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Sentenza

Sentenza n. 7186/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4755/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al cittadino indiano; in appello, sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 4755/2024 che aveva annullato la revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino indiano aveva impugnato la revoca, disposta il 12 febbraio 2024 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 4 agosto 2022. Dopo l’ingresso in Italia e la richiesta di convocazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno, lavoratore e datore di lavoro erano stati convocati; il datore non si era presentato e non erano stati prodotti l’asseverazione e il certificato di idoneità alloggiativa richiesti. Il lavoratore aveva trasmesso la dichiarazione di ospitalità e la richiesta del certificato, precisando che gli altri documenti erano nella disponibilità del datore. Il TAR aveva accolto il ricorso per omessa valutazione delle deduzioni procedimentali e per mancata considerazione della possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, ritenendo che il ritardo dell’amministrazione nella convocazione avesse contribuito alla mancata instaurazione del rapporto. Il Ministero ha appellato contestando la ricostruzione dell’inerzia amministrativa e l’applicazione delle norme in materia, sostenendo che il permesso per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro già instaurato e che le garanzie partecipative non avrebbero potuto incidere sull’esito vincolato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che il permesso di soggiorno per attesa occupazione possa essere rilasciato quando sia interrotto un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, non quando il contratto non sia mai stato concluso. Ha escluso che il ritardo nella convocazione dello Sportello Unico fosse decisivo: ai sensi dell’art. 42, comma 8, del d.l. n. 73/2022, il rapporto di lavoro poteva essere avviato già dopo il rilascio del nulla osta e prima della convocazione, ma non è risultato che lavoratore e datore si fossero avvalsi di tale facoltà. La questione della giustificazione dei tempi amministrativi è stata quindi reputata irrilevante. Quanto alla violazione delle garanzie partecipative, la natura vincolata della revoca comportava l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità per il vizio procedimentale nel caso concreto. L’istanza istruttoria dell’appellato è stata ritenuta superata perché i documenti richiesti erano stati acquisiti e depositati. Confermata l’ammissione definitiva del Ministero al patrocinio a spese dello Stato; spese del doppio grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro

    Il permesso per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro correttamente instaurato e successivamente interrotto per causa non imputabile al lavoratore; non spetta se il contratto non è mai stato concluso.

  • art. 42, comma 8, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    a norma del comma 8 del citato articolo 42 del d.l. n. 73/2022 la stipula del contratto di lavoro è ben possibile anche subito dopo il rilascio del nulla osta, e prima della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma nel caso di specie non risulta che l’originario ricorrente e la propria datrice di lavoro si siano avvalsi di tale facoltà

    Il rapporto di lavoro può essere instaurato dopo il rilascio del nulla osta, senza attendere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; se tale possibilità non è utilizzata, il ritardo nella convocazione non fonda di per sé il diritto al permesso per attesa occupazione.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Infine, con riguardo alla violazione delle garanzie partecipative di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale pure il T.A.R. ha colto un vizio idoneo a inficiare il provvedimento impugnato in prime cure, stante il carattere vincolato dello stesso per le ragioni suindicate deve ritenersi operante la causa di esclusione dell’annullabilità di cui all’articolo 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241

    La dedotta violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e ricorrono i presupposti dell’art. 21-octies, comma 2.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    stante il carattere vincolato dello stesso per le ragioni suindicate deve ritenersi operante la causa di esclusione dell’annullabilità di cui all’articolo 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che per i provvedimenti vincolati non è applicabile alla stessa l’ultimo periodo del citato comma, introdotto dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è riferito al solo secondo periodo del medesimo comma.

    Per un provvedimento vincolato opera la causa di esclusione dell’annullabilità prevista dal comma 2; secondo la decisione, l’ultimo periodo aggiunto nel 2020 riguarda soltanto il secondo periodo dello stesso comma e non impedisce tale applicazione.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nella fattispecie disciplinata dall’art. 42 del d.l. n. 73/2022, presuppone che sia stato effettivamente instaurato un rapporto di lavoro e che questo sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto non sia mai sorto.
  • Dopo il rilascio del nulla osta, il rapporto di lavoro può essere avviato anche prima della convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; la mancata instaurazione del rapporto non può quindi essere imputata al ritardo della convocazione quando gli interessati non abbiano documentato di essersi avvalsi di tale possibilità.
  • La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando ricorrono i presupposti dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990; l’ultimo periodo del comma, introdotto nel 2020, è riferito al solo secondo periodo della disposizione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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