Sentenza n. 5945/2025 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, “a) Dell’ordinanza n. 70 del 29 dicembre 2020 notificata in data 25 gennaio 2021 prot.n. 49318/2020, con la quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano ingiungeva ai sigg. Duraccio Ciro, Duraccio Angelo e Duraccio Giuseppe il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis del Dpr 380/01; b) Di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti comunque lesivi dei diritti e interessi dei ricorrenti.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, per asserita inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabili dell'abuso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, dei principi di legalità e tipicità degli atti amministrativi e dell'art. 1, comma 2, l. n. 689/1981, sostenendo che l'ordinanza presupposta era stata adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, come risultava dal suo tenore testuale e dal riferimento alla demolizione d'ufficio, e non secondo lo schema dell'art. 31. Pertanto, la sanzione prevista per l'inottemperanza alle ordinanze ex art. 31 non avrebbe potuto essere applicata. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 14 e 18 l. n. 689/1981, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando l'assenza di un rituale accertamento e contestazione dell'inottemperanza entro il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione. Il Collegio ha respinto l'istanza di ulteriore rinvio, ritenendo la causa matura per la decisione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto decisivo il primo motivo, assorbendo le ulteriori censure. Dal testo dell'ordinanza di demolizione presupposta, in particolare dal richiamo al potere dell'amministrazione di intervenire d'ufficio ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e dal riferimento alla demolizione d'ufficio anziché all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, il giudice ha ricavato che l'atto era stato adottato in applicazione dell'art. 27 e non dell'art. 31. Gli artt. 27 e 31 disciplinano fattispecie e regimi distinti e non sovrapponibili: l'art. 27 riguarda opere realizzate senza titolo in aree sottoposte a tutela vincolistica e consente il ripristino immediato d'ufficio; l'art. 31 riguarda interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e prevede l'ingiunzione al responsabile e al proprietario, l'acquisizione gratuita in caso di inottemperanza e, ai sensi del comma 4-bis, la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, costituisce la reazione alla mancata ottemperanza all'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 31, comma 2, e non può essere applicata all'inottemperanza a un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2. Il richiamo all'art. 27, comma 2, contenuto nell'art. 31, comma 4-bis, serve soltanto a collegare agli abusi in zone vincolate la misura massima della sanzione, pari a 20.000 euro, e non estende la sanzione alle ordinanze demolitorie ex art. 27. L'ordinanza sanzionatoria è stata quindi annullata. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Disciplina gli interventi repressivi e di ripristino d'ufficio per opere realizzate senza titolo in aree sottoposte a tutela; l'ordinanza adottata in tale ambito non è assimilabile all'ingiunzione ex art. 31 ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis di quest'ultimo articolo.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Disciplina l'ingiunzione di demolizione rivolta al responsabile dell'abuso e, se diverso, al proprietario, per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
Prevede le conseguenze dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, nel cui ambito il giudice considera l'accertamento dell'inottemperanza distinto dal regime dell'art. 27.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Prevede una sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all'ingiunzione di ripristino emessa ai sensi dell'art. 31; non è applicabile all'inottemperanza a un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2. Il richiamo all'art. 27, comma 2, riguarda soltanto la determinazione della misura massima della sanzione per gli abusi in zone vincolate.
art. 1, comma 2, l. n. 689/1981
È stato invocato dai ricorrenti in relazione ai principi di legalità e tipicità della sanzione amministrativa; la decisione esclude l'applicazione analogica o estensiva della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis.
artt. 14 e 18 l. n. 689/1981
Sono stati invocati con riferimento alla contestazione dell'illecito e alla dedotta tardività della contestazione; le relative censure sono state assorbite dopo l'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 può essere applicata soltanto alla mancata ottemperanza a un'ingiunzione di demolizione o ripristino adottata secondo lo schema dell'art. 31, comma 2, e non all'inottemperanza a un'ordinanza di ripristino adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2.
- Le ordinanze adottate ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 rispondono a presupposti e regimi giuridici distinti e non sono reciprocamente sovrapponibili ai fini dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'inottemperanza.
- Il riferimento all'art. 27, comma 2, contenuto nell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non estende la sanzione pecuniaria alle ordinanze ex art. 27, ma serve esclusivamente a collegare la misura massima della sanzione agli abusi realizzati in zone sottoposte a vincolo.
- In applicazione dei principi di legalità e tipicità delle sanzioni amministrative, la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere applicata a una fattispecie diversa da quella espressamente contemplata dalla disposizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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