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Sentenza

Sentenza n. 5957/2025 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensiva a) del bando, del disciplinare e del capitolato speciale di appalto e relativi allegati afferenti la procedura di gara, pubblicati in data 03.06.2025 con riguardo esclusivo al lotto n. 1 CIG B71AB47D5E "Servizio di logistica presso i magazzini farmaceutici ed economali dell'Azienda Ospedaliera dei Colli"; b) dei chiarimenti resi dalla S.A. durante la procedura di affidamento se ed in quanto lesivi per il ricorrente; c) della deliberazione del Direttore Generale n. 249 del 03.04.2025, con cui l'amministrazione ha deciso di affidare i servizi di logistica presso i magazzini farmaceutici ed economali e di facchinaggio e movimentazione rifiuti ingombranti occorrenti all'Azienda Ospedaliera dei Colli, ha approvato il capitolato speciale di appalto ed il disciplinare di gara nonché il quadro economico; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, se ed in quanto lesivi per gli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202503370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, disciplinare, capitolato speciale e atti connessi della procedura aperta per l’affidamento del servizio di logistica presso i magazzini farmaceutici ed economali, limitatamente al lotto 1, nella parte relativa alla stima del costo della manodopera

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio, gestore uscente del servizio, ha impugnato la documentazione di gara relativa al lotto 1, sostenendo preliminarmente che la stima del costo della manodopera costituisse una clausola immediatamente escludente, perché avrebbe impedito di formulare un’offerta economicamente sostenibile. Nel merito ha dedotto la violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., difetto assoluto di istruttoria e travisamento, lamentando che la stazione appaltante avesse calcolato il costo della manodopera assumendo il livello 6 quale inquadramento inferiore e un costo medio orario di € 19,34, nonostante i profili del personale impiegato, secondo la ricorrente, richiedessero livelli superiori in base al CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione: almeno livello 5 per le attività operative di magazzino, livello 4 per quelle tecnico-specialistiche, livello 3 per quelle tecnico-amministrative e livello G1 per gli autisti con patente B. La base d’asta del lotto era pari a € 3.802.190,57 oltre oneri per la sicurezza, per una durata di 36 mesi; la stima della manodopera era di € 3.151.418,00 per 162.864 ore. L’Azienda ha eccepito l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la censura sulla sottostima dei costi. Ha escluso che la clausola contestata fosse immediatamente escludente: non risultava oggettivamente e macroscopicamente impeditiva della formulazione di un’offerta, anche perché otto operatori avevano partecipato alla gara e il consorzio stesso aveva presentato un’offerta tramite la cooperativa indicata come esecutrice. Venuto meno il presupposto per l’impugnazione immediata del bando, la relativa clausola doveva essere contestata insieme all’eventuale atto concretamente lesivo, quale un’esclusione. Le spese seguono la soccombenza: il consorzio è stato condannato a pagare all’Azienda € 3.500,00, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    II. Illegittimità dell’art. 2 del CDS appalto e dell’art. 3 del disciplinare di gara – costo della manodopera sottostimato – violazione del principio di buon andamento della p.a. art. 97 Cost – difetto assoluto di istruttoria – travisamento

    La violazione dell’art. 97 Cost. era dedotta dalla ricorrente in relazione alla presunta sottostima del costo del lavoro, ma il TAR non ha esaminato tale censura nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 22 luglio 2025, il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta cautelare, verificata l’integrità del contraddittorio, ha ritenuto di decidere nel merito la causa, dandone comunicazione alle parti, come da verbale.

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, dopo aver verificato l’integrità del contraddittorio e aver comunicato alle parti la decisione nel merito.

Massime di principio

  • Le clausole di un bando devono essere impugnate immediatamente solo quando producono una lesione diretta, attuale e oggettiva, impedendo al normale operatore economico di partecipare o di formulare un’offerta corretta; in assenza di tale effetto, la contestazione va proposta insieme all’atto concretamente lesivo.
  • La mera deduzione che una stima del costo della manodopera renda economicamente insostenibile l’offerta non rende di per sé la clausola immediatamente escludente. La partecipazione di più operatori e la presentazione di un’offerta da parte dello stesso ricorrente sono elementi idonei a escludere, nel caso concreto, l’oggettiva impossibilità di partecipare alla gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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