Cassazione Penale, Ordinanza n. 10186/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per violenza privata aggravata e per detenzione di arma con aggravante. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di violenza privata, sostenendo che l'azione non sarebbe stata idonea a ingenerare timore. Con il secondo motivo ha censurato la responsabilità per il reato relativo all'arma e, in via connessa, il trattamento sanzionatorio. Con il terzo motivo ha denunciato la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e, nuovamente, la determinazione della pena. La Corte ha rilevato che i motivi miravano in realtà a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza dedurre un reale travisamento della prova; ha inoltre osservato che le censure sulla pena erano generiche e che la questione della particolare tenuità del fatto era inedita in cassazione, non essendo stata devoluta con specificità al giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, secondo le sentenze di merito, l'imputato, esibendo un coltello, aveva costretto la guardia giurata a consentirgli l'ingresso nell'esercizio commerciale, integrando così la violenza privata. Ha ritenuto infondato e/o generico il secondo motivo, sia nella parte relativa alla responsabilità per il reato concernente l'arma sia quanto alla pena. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la questione sulla particolare tenuità del fatto non era stata devoluta al giudice di appello e la doglianza sulla pena era priva di specificità. Conseguentemente, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, ha imposto all'imputato il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
La condotta di minaccia o violenza, realizzata mediante esibizione di un coltello, è stata ritenuta idonea a costringere la vittima a consentire l'ingresso nell'esercizio commerciale, integrando il reato contestato.
art. 61, n. 2 c.p.
È richiamata come aggravante applicata al fatto contestato al capo b.
art. 4 legge n. 110 del 1975
È richiamata quale disposizione violata in relazione alla detenzione dell'arma contestata al capo b.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con specificità al giudice di appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
È richiamato per affermare il limite alla deduzione in cassazione di questioni non specificamente devolute nei gradi precedenti.
art. 133 c.p.
La Corte richiama i criteri di commisurazione della pena, valorizzando la non lieve entità dei fatti e la discrezionalità del giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito: le censure devono individuare specifici vizi di legittimità, non una diversa lettura dei fatti.
- La violenza privata può integrarsi anche quando la condotta, pur non essendo fisicamente lesiva, sia concretamente idonea a coartare la volontà della vittima, come nel caso dell'esibizione di un'arma per ottenere un comportamento omissivo o permissivo.
- Le doglianze sulla commisurazione della pena devono contenere una critica puntuale alla motivazione del giudice di merito; contestazioni generiche o meramente assertive sono inammissibili o manifestamente infondate.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la relativa questione non è stata devoluta con specificità al giudice di appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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