L.R. Veneto 17/2012
Disposizioni in materia di risorse idriche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina il governo del servizio idrico integrato nel Veneto, istituendo i Consigli di bacino in luogo delle Autorità d’ambito, definendo gli ambiti territoriali ottimali, la pianificazione, le tariffe, i controlli e una banca dati regionale. Prevede disposizioni transitorie, sanzioni per omessa trasmissione dati e abroga la previgente disciplina regionale. In vigore dal 5 maggio 2012.
Riordino del servizio idrico integrato nel Veneto e istituzione dei Consigli di bacino
Riordino del servizio idrico integrato nel Veneto
La legge disciplina l’organizzazione, la programmazione e il controllo del servizio idrico integrato nel territorio della Regione del Veneto. Il provvedimento sostituisce la previgente impostazione basata sulle Autorità d’ambito e attribuisce le funzioni di governo ai Consigli di bacino, con un coordinamento regionale dedicato.
Principi generali e finalità
La Regione riconosce la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile come diritti universali e garantisce la partecipazione delle autonomie locali e dei cittadini alla gestione delle risorse idriche. L’uso dell’acqua per consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi; seguono, in via subordinata, gli usi agricoli e per l’alimentazione animale. La legge mira anche a definire gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato e a organizzare le funzioni di programmazione e controllo attraverso enti di regolazione denominati Consigli di bacino.
Ambiti territoriali ottimali
Gli ambiti territoriali ottimali del Veneto comprendono i comuni indicati nell’Allegato A e sono otto:
- Alto Veneto
- Veneto Orientale
- Laguna di Venezia
- Bacchiglione
- Brenta
- Valle del Chiampo
- Veronese
- Polesine
La Giunta regionale può modificare o integrare la delimitazione degli ambiti, previo parere della commissione consiliare competente, su proposta dei Consigli di bacino o del Coordinamento dei Consigli di bacino. Per i comuni indicati nell’Allegato B appartenenti all’ambito interregionale Lemene, la Giunta è autorizzata a compiere gli atti necessari d’intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile.
Consigli di bacino: natura, costituzione e organi
I Consigli di bacino sono forme di cooperazione tra comuni, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono costituiti mediante convenzione sottoscritta dai comuni ricadenti nell’ambito ottimale, previa presa d’atto secondo i rispettivi statuti. Lo schema di convenzione e le modalità di approvazione sono determinati dalla Giunta regionale.
Gli organi del Consiglio di bacino sono:
- l’assemblea, composta dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni dell’ambito;
- il presidente, eletto dall’assemblea, con rappresentanza legale;
- il comitato istituzionale, composto da tre membri eletti dall’assemblea;
- il direttore, nominato dall’assemblea da un elenco predisposto dalla Giunta regionale tra dipendenti regionali o di enti strumentali regionali;
- un revisore legale.
Se la convenzione non è approvata entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento regionale, il Presidente della Giunta può intervenire in via sostitutiva.
Funzioni dei Consigli di bacino
I Consigli di bacino approvano:
- il regolamento di funzionamento e la struttura operativa;
- la programmazione del servizio idrico integrato;
- le modalità organizzative e l’affidamento del servizio al gestore;
- la convenzione con i gestori;
- le tariffe e i relativi aggiornamenti;
- i bilanci previsionali e consuntivi;
- eventuali proposte di modifica dei confini degli ambiti.
Non possono svolgere attività di gestione diretta del servizio.
Coordinamento dei Consigli di bacino
È istituito un Coordinamento dei Consigli di bacino, composto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato, dai presidenti dei Consigli di bacino o loro delegati e dai direttori dei Consigli di bacino. Il Coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha sede presso la Giunta regionale.
Le sue funzioni principali sono:
- monitorare i livelli di servizio;
- vigilare sul rispetto della normativa di settore e della pianificazione regionale;
- proporre modifiche legislative;
- disporre modifiche dei piani d’ambito in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni;
- vigilare sulla corretta determinazione delle tariffe;
- esprimere parere vincolante sull’affidamento del servizio a più gestori.
Adotta un proprio regolamento ed è supportato dalla struttura regionale competente come segreteria tecnica. La Giunta regionale prende atto della relazione annuale del Coordinamento, previo parere della commissione consiliare competente.
Pianificazione regionale e priorità delle risorse
Il “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto” costituisce il riferimento della pianificazione regionale: individua le infrastrutture principali, i criteri di salvaguardia delle risorse idriche e le modalità di protezione e ricarica delle falde. I Consigli di bacino devono conformarsi a tale modello.
Le risorse idropotabili individuate nel modello strutturale sono considerate strategiche per la collettività e sono prioritariamente destinate agli usi acquedottistici. La Regione può inoltre intervenire, con propria contribuzione, a sostegno delle aree a bassa densità abitativa e con alti costi di investimento e di servizio, in particolare nell’ATO Alto Veneto.
Piano d’ambito e tariffe
Ciascun Consiglio di bacino deve:
- effettuare entro 6 mesi dalla costituzione la ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato;
- adottare entro 1 anno dalla costituzione il piano d’ambito, in conformità alla normativa statale, alla pianificazione regionale e al modello strutturale;
- trasmettere il piano alla Giunta regionale per la VAS e al Coordinamento per la verifica di conformità.
La tariffa del servizio idrico integrato è approvata dal Consiglio di bacino secondo i criteri vigenti e può essere articolata per:
- fasce territoriali;
- tipologia di utenza;
- scaglioni di reddito;
- fasce progressive di consumo.
È inoltre prevista una quota di investimento, non inferiore al 3% degli effettivi introiti tariffari dell’anno precedente, destinata alle comunità montane e, subordinatamente, ai comuni interessati, per interventi di tutela idrogeologica a difesa delle risorse idropotabili. I Consigli di bacino interregionali calcolano la quota in proporzione alla porzione di territorio veneto. Se un Consiglio non determina la quota del 3%, la Regione riduce i trasferimenti regionali spettanti in misura corrispondente.
Organizzazione e affidamento del servizio
Per particolari ragioni territoriali e amministrative, i Consigli di bacino possono affidare il servizio a più gestori, ma solo con il parere favorevole del Coordinamento. Rimane vietato ai Consigli di bacino svolgere attività di gestione diretta del servizio idrico integrato.
Partecipazione degli utenti
I Consigli di bacino istituiscono comitati consultivi degli utenti, cui sono attribuite funzioni di controllo sulle scelte di pianificazione e gestione e sulla qualità dei servizi idrici. I comitati partecipano anche all’elaborazione della carta del servizio pubblico da parte dei gestori. La Giunta regionale adotta specifiche direttive per la loro costituzione.
Banca dati regionale e sanzioni
Presso la Giunta regionale è istituita una banca dati sulle risorse idriche per finalità gestionali, amministrative e statistiche. I Consigli di bacino e i gestori devono trasmettere, su richiesta della struttura regionale competente, documenti e dati su:
- dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
- convenzioni con i gestori;
- tariffe applicate;
- censimento e aggiornamento delle infrastrutture.
La mancata o tardiva trasmissione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. I proventi delle sanzioni sono destinati al bilancio regionale indicato dalla legge.
Potere sostitutivo e rivalsa
In caso di inerzia nell’adozione di alcuni atti fondamentali dei Consigli di bacino, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, può intervenire in via sostitutiva anche nominando un commissario ad acta.
La Regione può rivalersi degli oneri finanziari sopportati in conseguenza di condanne della Corte di giustizia dell’Unione europea per violazioni imputabili ai Consigli di bacino o ai soggetti realizzatori.
Regime transitorio
Le Autorità d’ambito previgenti sono soppresse alla data stabilita dalla normativa statale richiamata. Fino all’operatività dei nuovi Consigli di bacino, il Presidente della Giunta regionale nomina commissari straordinari, prioritariamente tra i presidenti in carica, per un periodo non superiore a 180 giorni.
Le concessioni, i contratti, i piani d’ambito e gli atti in essere alla data di entrata in vigore della legge restano efficaci secondo la normativa vigente. I nuovi Consigli acquisiscono la documentazione di ricognizione e pianificazione, subentrano nelle obbligazioni attive e passive delle Autorità d’ambito, assorbono il personale in servizio e ricevono i beni patrimoniali trasferiti dalle amministrazioni locali conferenti.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Sono abrogate la legge regionale n. 5 del 1998 e altre disposizioni regionali con essa collegate, oltre alla legge regionale n. 15 del 2005 e ad ulteriori norme elencate dalla legge. Il provvedimento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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