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Legge

L.R. Veneto 18/2012

Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 18/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale veneta promuove e disciplina unioni, convenzioni, consorzi e fusioni tra comuni per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, definendo aree omogenee, piano di riordino territoriale, incentivi, contributi e registro regionale. Prevede obblighi per i piccoli comuni, regole transitorie per le comunità montane e abrogazioni dal 1° gennaio 2013 per alcune norme previgenti.

Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali nel Veneto

Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali

La legge regionale del Veneto n. 18 del 2012 istituisce un quadro organico per favorire l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, in coerenza con la normativa statale sul contenimento della spesa e sul riordino delle autonomie locali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto e punta a valorizzare unioni, convenzioni, forme associative riconosciute e fusioni di comuni.

Finalità e obiettivi generali

La Regione promuove la costituzione di gestioni associate tra comuni per assicurare un esercizio più efficiente delle funzioni e dei servizi spettanti agli enti locali. Il provvedimento persegue tre obiettivi principali:

  • riordino territoriale mediante individuazione della dimensione ottimale e omogenea per area geografica;
  • disciplina delle forme e modalità dell’esercizio associato;
  • promozione e sostegno di funzioni e servizi gestiti in forma associata, nonché delle fusioni di comuni.

La legge si colloca nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e richiama espressamente il processo concertativo con i comuni interessati.

Obblighi di esercizio associato per i piccoli comuni

La legge individua soglie demografiche rilevanti per l’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali.

  • I comuni fino a 1.000 abitanti sono obbligati a esercitare in forma associata tutte le funzioni e i servizi pubblici loro spettanti.
  • Sono altresì obbligati i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti.
  • Per i comuni compresi nell’area omogenea montana e parzialmente montana, l’obbligo opera anche per i comuni superiori a 1.000 e inferiori a 3.000 abitanti.

Ai fini delle soglie, la popolazione è determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile dell’ISTAT.

Forme di esercizio associato

L’esercizio associato delle funzioni fondamentali può avvenire attraverso diverse forme.

  • Unione di comuni: è la forma ordinaria di attuazione dell’esercizio associato; ciascun comune può aderire a una sola unione.
  • Convenzione: può prevedere uffici comuni con personale distaccato o la delega di funzioni e servizi a uno degli enti partecipanti, che opera per conto degli altri.
  • Consorzi: sono ammessi solo per funzioni o servizi già esercitati in tale forma all’entrata in vigore della legge, purché il consorzio sia monofunzionale.
  • Ulteriori forme associative: sono riconosciute se previste da leggi regionali.

La legge consente anche l’esercizio associato di funzioni già conferite dalla Regione e prevede che eventuali nuove funzioni regionali possano essere attribuite con obbligo di esercizio in forma associata.

Regole sulle unioni di comuni

Le unioni di comuni costituiscono la principale struttura organizzativa prevista dalla legge.

  • Lo statuto dell’unione deve indicare sede, funzioni, competenze degli organi, modalità di costituzione e funzionamento, durata, procedure di scioglimento e recesso.
  • La durata dell’unione non può essere inferiore a dieci anni.
  • In caso di recesso anticipato, lo statuto deve disciplinare anche gli effetti sanzionatori e risarcitori.
  • Le unioni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni, ma l’unione deve restare l’ente responsabile dell’esercizio associato.
  • L’unione opera di regola con personale distaccato, comandato o trasferito dagli enti aderenti.
  • In caso di scioglimento o cessazione delle funzioni affidate, il personale rientra nell’ente di provenienza, salvo diverso assetto statutario o accordo tra enti.
  • Se cessano funzioni affidate, è possibile mantenere presso l’unione il personale comandato o trasferito mediante accordo con l’ente di provenienza.

Convenzioni tra comuni

La convenzione è configurata come strumento flessibile di gestione associata. Deve disciplinare almeno:

  • funzioni e servizi oggetto dell’accordo;
  • modalità di svolgimento, anche tramite rinvio a regolamenti degli enti;
  • durata;
  • consultazione degli enti contraenti;
  • rapporti finanziari, obblighi e garanzie reciproche;
  • ente responsabile dell’esercizio associato e struttura amministrativa competente.

In caso di recesso, salvo diversa disciplina convenzionale, l’ente recedente resta obbligato per le obbligazioni e le spese già deliberate prima del recesso.

Piano di riordino territoriale e aree omogenee

La Regione individua quattro aree geografiche omogenee, cartograficamente delimitate nell’allegato A:

  • area montana e parzialmente montana;
  • area ad elevata urbanizzazione;
  • area del basso Veneto;
  • area del Veneto centrale.

La Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale degli ambiti territoriali per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Il procedimento è improntato alla concertazione con i comuni, che sono invitati a formulare proposte entro 60 giorni dalla comunicazione regionale.

Le proposte comunali devono essere presentate tenendo conto, in via prioritaria, di:

  • appartenenza alla stessa area geografica omogenea;
  • appartenenza alla stessa provincia;
  • contiguità territoriale;
  • soglie demografiche minime differenziate per area: 5.000 abitanti per l’area montana e parzialmente montana, 20.000 per l’area ad elevata urbanizzazione, 8.000 per il basso Veneto, 10.000 per il Veneto centrale.

I comuni devono indicare con deliberazione consiliare i soggetti e le forme prescelti, le funzioni e i servizi da associare e i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

Il piano è approvato dalla Giunta previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente. I comuni interessati devono costituire le forme associative entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Il piano va aggiornato almeno ogni tre anni.

Incentivi, contributi e supporto tecnico

La Regione prevede un sistema di incentivazione economica e di supporto organizzativo per favorire le gestioni associate e le fusioni.

La Giunta regionale definisce i criteri di accesso agli incentivi nel piano di riordino territoriale, tenendo conto di:

  • priorità alle fusioni di comuni rispetto alle altre forme associative;
  • rispetto delle dimensioni territoriali ottimali;
  • durata minima di cinque anni per le convenzioni;
  • dimensione associativa, in base alla popolazione, al numero di comuni o al numero di funzioni gestite.

Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge, nella ripartizione delle risorse disponibili si applica un ordine di preferenza: fusioni, unioni, convenzioni, altre forme associative, e infine rispetto delle dimensioni ottimali.

La Giunta può assegnare:

  • contributi correnti per le spese di esercizio;
  • contributi in conto capitale per le spese di investimento;
  • contributi aggiuntivi in caso di trasferimenti statali destinati al sostegno dell’associazionismo comunale;
  • contributi specifici per studi di fattibilità di fusioni o per progetti di riorganizzazione finalizzati all’avvio di gestioni associate.

Gli incentivi finanziari sono concessi annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento e nei limiti di bilancio. La Giunta può inoltre attivare azioni di assistenza giuridico-amministrativa e di formazione per amministratori e dipendenti, anche con università e organismi di rappresentanza degli enti locali.

Registro regionale delle forme di gestione associata

È istituito presso la Giunta regionale un registro regionale delle forme di gestione associata. L’iscrizione costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla legge. La Giunta disciplina le modalità di tenuta del registro.

Disposizioni finanziarie

La legge quantifica gli oneri per il triennio 2012-2014 e ne indica la copertura con fondi speciali di parte corrente e di investimento del bilancio regionale.

  • Oneri correnti: euro 2.650.000 per il 2012, euro 800.000 per il 2013 e euro 800.000 per il 2014.
  • Oneri d’investimento: euro 500.000 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014.

Regime transitorio e disciplina delle comunità montane

In attesa della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive previste dalla legge sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali.

Fino all’approvazione del piano di riordino territoriale e solo per il 2012, gli incentivi per le gestioni associate sono stabiliti dalla Giunta secondo la disciplina allora vigente.

Sono salve le unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, se adeguatamente dimensionate.

Per i comuni appartenenti a comunità montane è prevista una disciplina transitoria:

  • possono continuare a esercitare in forma associata solo le funzioni e i servizi già conferiti;
  • tale prosecuzione è ammessa fino al 31 dicembre 2012;
  • dopo tale data, funzioni e servizi devono essere esercitati dai comuni o dalle eventuali forme associative cui aderiscano.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2006, fatti salvi i procedimenti in corso a quella data. Sono inoltre abrogati alcuni articoli della legge regionale n. 25 del 1992 e modificata la disciplina previgente sulle unioni di comuni.

La legge interviene anche sul rinvio regionale alle aree montane, chiarendo che i riferimenti a comuni, aree e territori montani devono intendersi riferiti ai comuni ricadenti nell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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